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In ordine alla dimostrazione del possesso del requisito economico-finanziario e tecnico-professionale

“… ai fini della dimostrazione del possesso del requisito (di ordine economico-finanziario e di carattere tecnico-professionale) di cui si tratta, in applicazione del principio del favor partecipationis, devono considerarsi certamente utili anche le precedenti esperienze analoghe a quelle oggetto dell’appalto, ove ad esse collegate alla stregua di un ragionevole criterio di analogia o di inerenza (cfr. Cons. St., V, 5 settembre 2014, n. 4529 e 23 marzo 2015, n. 1568) …”

Il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione

“… risponde al principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio ( e ciò non è in discussione nel presente giudizio in virtù della veduta declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione ) i criterii di valutazione e questi prevedano un minimo ed un massimo di punteggio in corrispondenza di una griglia particolareggiata di giudizii, sì che gli uni coordinatamente con gli altri consentono al concorrente di ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, non ritualmente aggredito sotto questo profilo, come s’è visto, col ricorso introduttivo del presente giudizio…”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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