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Non determina illegittimità dell’aggiudicazione, in caso di incompatibilità del commissario tempestivamente sostituito, se la causa ostativa della commissione giudicatrice non ha avuto riflessi sulla valutazione tecnica delle offerte presentate in sede di gara

“….contrariamente a quanto deduce l’appellante, affinché l’addebito di incompatibilità possa condurre ad un accertamento di illegittima composizione della commissione di giudicatrice ed al conseguente annullamento delle attività da questa svolte, è necessario che la causa ostativa possa avere avuto riflessi sulla valutazione tecnica delle offerte presentate in sede di gara, dunque possa esservi il sospetto di alterazione della competizione a favore della concorrente nei cui confronti è configurabile la situazione di conflitto di interessi. Ciò si evince in particolare dall’art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che in caso di selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa «la valutazione» debba essere svolta da una commissione in relazione al quale sono di seguito (o mediante implicito rinvio a norme generali, come l’art. 51 Cod. proc. civ.) disciplinati i requisiti di professionalità ed imparzialità finalizzati a tutelare il bene giuridico qui fatto valere dalla Cofely Italia, e cioè la neutralità ed indipendenza di giudizio in ordine ai profili di carattere tecnico delle offerte…”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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