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E’ vietata la “doppia” partecipazione sia in ATI che in qualità di socio di una società consortile

Il divieto di doppia partecipazione contenuto negli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e richiamato nella lex specialis di gara, è espressione dei principi di par condicio e segretezza delle offerte, essendo preordinato ad evitare che tra i partecipanti non sussista una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito alla formulazione dell’offerta, ovvero agli elementi valutativi della stessa. Per gli scopi perseguiti dalla norma, non è rilevante la distinzione tra consorzio semplice e società consortile atteso che, stante la loro comune finalità, si deve attribuire rilievo al dato sostanziale per cui le offerte risultano comunque riferibili al medesimo operatore. Entrambe le figure giuridiche sopra indicate si caratterizzano per avere la medesima finalità, e cioè quella di dare luogo ad un altro soggetto a cui affidare alcuni compiti della propria vita imprenditoriale.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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