Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

La possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa  concorrente, è da ritenere ammessa soltanto se aspetti della attività dell’impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità dell’offerta e a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo

I criteri di aggiudicazione vanno riferiti in via diretta ed esclusiva all’offerta della prestazione oggetto dell’appalto, e non alla qualificazione e alla capacità degli offerenti posto che, mentre i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, prescritti dalla stazione appaltante per individuare i concorrenti ammessi alle gare, hanno lo scopo di fissare una soglia minima di affidabilità del potenziale aggiudicatario, una volta riconosciuta l’astratta idoneità dei concorrenti questi ultimi devono essere posti in una posizione di parità e l’appalto deve essere affidato al soggetto che presenti l’offerta oggettivamente migliore (cfr. Cons. St. , sez. V, n. 1753/2006 cit.). Idoneità tecnica e merito tecnico sono due concetti ben distinti, dato che il primo attiene alla valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla procedura, mentre il secondo concerne la valutazione dell’offerta concretamente presentata dal partecipante.

Nel caso di specie, il criterio del fatturato triennale pregresso in servizi analoghi di ristorazione scolastica che, nella specie, ha avuto un ruolo decisivo ai fini della individuazione dell’aggiudicataria è stato illegittimamente inserito tra gli elementi di valutazione della qualità della offerta tecnica, avendo la stazione appaltante operato una non consentita commistione tra requisiti di partecipazione, attinenti alle caratteristiche soggettive dell’offerente, e criteri di valutazione della qualità dell’offerta.

Tuttavia, una recente giurisprudenza ha ritenuto che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara possa essere interpretato “cum grano salis” (v. CdS, IV, n. 5808/08) nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (cfr. CdS, V, n. 837/09; per una ricapitolazione delle pronunce che prevedono la possibilità di inserire, tra i criteri di valutazione della offerta tecnica, elementi di natura soggettiva legati alla esperienza degli offerenti, v. la determinazione AVCP n.7 del 24.11.2011, p. 4.4.).

Infatti, la possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.