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Per “attività inerenti al presente affidamento” deve essere intesa come attività prevalente e non come attività secondaria

“Con riferimento alle iscrizioni alle Camere di Commericio “per attività ‘inerente’ deve intendersi l’attività prevalente (o principale) esercitata e non certo una attività secondaria, essendo la prima l’unica attività che rilevava ai fini del certificato camerale. Tale conclusione era poi coerente con la ratio della lex specialis di gara, nonché con il disposto dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 che richiede al concorrente l’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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