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I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta

I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta sotto tale profilo, ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163: di modo che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti puntualmente (e rigorosamente) giustificato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009, nr. 1451; in termini, anche Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, nr. 4783). Del pari consolidato è l’indirizzo secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta deve avere a oggetto la congruità dell’offerta economica non con riferimento a ciascuna singola voce di essa, ma nella sua interezza e globalità, servendo le giustificazioni dell’impresa, e il contraddittorio che su di esse s’instaura ai sensi del citato art. 86, ad accertare l’effettiva sostenibilità e affidabilità dell’offerta nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, nr. 188).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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