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L’accettazione delle clausole della lex specialis non comporta l’inoppugnabilità delle stessa

“Nelle gare pubbliche l’accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura di gara che fossero, in ipotesi, illegittime: diversamente opinando si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione che, per partecipare alla gara, l’operatore economico dovrebbe necessariamente prestare acquiescenza a tutte le clausole, con conseguente esclusione della relativa possibilità di tutela giurisdizionale, atteso che una siffatta irragionevole preclusione sarebbe contraria agli artt. 24, comma 1, e 113, comma 1, Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, nr. 5479; id., sez. IV, 17 febbraio 2014, nr. 749). Al contrario, è jus receptum che le clausole della procedura di gara di regola possono essere impugnate dall’interessato solo dopo aver dimostrato non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva, ma anche – come sopra evidenziato, e salve le eccezioni dianzi precisate – la lesione attuale e concreta dell’interesse legittimo azionato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, nr. 3231; id., 10 maggio 2013, nr. 2554; id., sez. VI, 18 settembre 2009, nr. 5626; id., 23 dicembre 2008, nr. 6523).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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