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La disciplina ex art. 84, c.1, 2, 3 e 8 D. Lgs. 163/2006 è applicabile anche agli appalti esclusi dalla disciplina ordinaria

La ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 84, c.1, 2, 3 e 8 D. Lgs. 163/2006 costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Secondo la giurisprudenza, essa, in quanto espressiva di un principio generale è applicabile anche alle procedure di evidenza pubblica non disciplinate dal codice dei contratti pubblici (Consiglio Stato, Sez. V, 04 marzo 2011 , n. 1386).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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