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( votes)Sul principio dell´unicità dell´offerta
L’art. 11, comma 6, del codice, a norma del quale “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”. Il principio secondo cui all’atto della partecipazione a un pubblico appalto ogni concorrente deve presentare un’offerta unica è giustificato dall’esigenza di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in posizione di parità. A fronte del chiarissimo disposto dell’art. 11 del codice, ritiene il Collegio che un’offerta ulteriore non violi il principio dell’unicità, e dunque non sia causa di esclusione, solo quando, per la sua obiettiva configurazione, diverga in modo così netto e radicale dallo schema del bando da potersi ritenere davvero irrilevante e non apposta e da non rappresentare, perciò, un fattore di turbativa della procedura. Così non è invece nel caso controverso, là dove la concorrente, oltre all’offerta corrispondente al bando, ne ha presentata un’altra le cui caratteristiche apparivano difformi solo in un punto particolare (la posizione della bocca di aspirazione), tale che l’offerta stessa non poteva considerarsi radicalmente al di fuori del perimetro della richiesta dell’Amministrazione. Ne è seguita pertanto la lesione della regola dell’unicità dell’offerta e, in concreto, l’illegittimità della decisione dell’Amministrazione di andare in contrario avviso, tenendo per non formulata quella seconda offerta e aggiudicando la gara alla società in questione.