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( votes)“… l’impugnativa delle ammissioni o delle esclusioni delle offerte tecniche per il mancato rispetto degli standard di natura tecnico-produttivo o funzionale previsti dal Capitolato Speciale di gara non può che essere effettuata, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, ultimo periodo, del c.p.a., con riguardo all’aggiudicazione definitiva.”
“Nel caso in esame non sussiste infatti alcuna violazione dell’articolo 120 comma 2 bis del codice del processo amministrativo in quanto l’obbligo di impugnativa nel termine di decadenza di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29 comma 1, del codice di contratti pubblici, concerne solo ed unicamente le esclusioni e le ammissioni collegate “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziaria tecnico professionali”.
La norma concerne quindi solo ed esclusivamente il profilo soggettivo del concorrente e le sue capacità tecniche, economiche e funzionali.
Per contro, non appartengono affatto alla fase della verifica dei requisiti soggettivi le ammissioni e le esclusioni derivanti dalla non rispondenza tecnica dei progetti o dei prodotti proposti dai partecipanti.
Tale fase concerne infatti il profilo oggettivo dell’offerta, e sono una conseguenza di un giudizio di inadeguatezza o incompatibilità della proposta del concorrente con le prescrizioni del capitolato tecnico.
Si tratta di due momenti procedimentalmente separati, successivi e differenti.
In conclusione, secondo le ordinarie regole generali in materia, l’impugnativa delle ammissioni o delle esclusioni delle offerte tecniche per il mancato rispetto degli standard di natura tecnico-produttivo o funzionale previsti dal Capitolato Speciale di gara non può che essere effettuata, ai sensi dell’art.120, comma 2 bis, ultimo periodo, del c.p.a., con riguardo all’aggiudicazione definitiva.”