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( votes)E´ facoltà dell’amministrazione avviare un’ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l’offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente
La stazione appaltante può concordare con l’aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l’adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un “nuovo appalto”. Una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l’offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all’amministrazione di avviare un’ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l’offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio (Cons. St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI, 23/04/2007, n.1827).