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( votes)In ordine alla corretta verbalizzazione ex post delle operazioni di gara
In assenza di specifica prescrizione nel codice dei contratti pubblici, la redazione del verbale non si impone con carattere di contestualità rispetto a ciascuna seduta della commissione di gara. Tuttavia, quando ciò non avvenga, occorre che i momenti essenziali in cui si sono articolate le operazioni di gara e, segnatamente, l’espressione in termini numerici dei giudizi di merito di ciascuna offerta, siano annotati con carattere di compiutezza in documenti che, anche se non accompagnati da tutti gli elementi formali in cui si sostanzia il verbale, si presentino idonei a ricostruire ex post con adeguato grado di certezza lo svolgimento del procedimento di gara. Ciò è tanto più necessario nei casi in cui le operazioni di gara si siano protratte per un lungo periodo (nel caso in controversia per cinque mesi) ed il decorso del tempo possa influire sull’ esatta ricostruzione delle operazioni espletate in ogni singola adunanza della commissione. Nella specie l’incompletezza delle minute a suo tempo redatte in ordine ai lavori della commissione giudicatrice, la contraddizione dei contenuti di esse con lo schema riassuntivo dei giudizi valutativi rassegnato a conclusione dei lavori dal presidente della commissione, l’estromissione del segretario dalla verbalizzante delle sedute – malgrado detta funzione fosse stata ad esso assegnata con apposito provvedimento – introducono evidenti anomalie nel procedimento di gare, in evidente contrasto con i principi di correttezza, trasparenza, efficacia, parità di trattamento e garanzia del confronto concorrenziale enunciati dall’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006.