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( votes)1. La Commissione giudicatrice è modificabile in caso di indisponibilità di un componente
Non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici. Tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni. Questo Consiglio di Stato ha statuito infatti che i “..membri delle commissioni di gara…possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa” (Cons. Stato,V, 3 dicembre 2010 n.8400) configurandosi la sostituzione come ” ..un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni “(Cons. Stato, V, 5 novembre 2009 n.6872).
2. In presenza di ragioni oggettive risulta derogabile il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara
Si rilevava, altresì, l’illegittimità della procedura di gara sotto il profilo della eccessiva durata della stessa deducendo la violazione dei principi di continuità e concentrazione delle operazioni di gara e sostenendo che il protrarsi delle operazioni non avrebbe offerto le necessarie garanzie in ordine alla segretezza delle offerte e alla trasparenza delle valutazioni. La giurisprudenza ha evidenziato che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l’eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustifichino il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate (Cons. Stato, V, 25 luglio 2006 n.4657; IV , 5 ottobre 2005 n.5360). Nel caso in esame la valutazione delle molteplici componenti delle offerte ammesse alle gare giustificava lo svolgimento delle operazioni della commissione nell’arco temporale dal settembre 2010 al giugno 2011 per la valutazione delle offerte tecniche, e dal luglio 2011 al novembre 2011 per la valutazione delle offerte economiche, inclusa la fase di verifica della anomalia della offerta.