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La pubblicità della seduta non è obbligatoria nelle fasi di prequalifica delle procedure ristrette

La fase di prequalifica nelle procedure ristrette di cui all’art. dell’art. 55 del d.lgs. citato, non deve essere assistita da pubblicità, restando, invero, differito l’accesso documentale all’elenco delle ditte che hanno segnalato l’interesse a partecipare al concorso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ogni precedente conoscenza degli atti di gara e, in particolare dell’elenco dei concorrenti ammessi a presentare offerta, vanificherebbe, quindi, la norma garante del corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale, esponendo inoltre i responsabili del procedimento a sanzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 13. La pretesa ad una riedizione, esaurita la fase di prequalificazione, della verifica del possesso in capo ai ricorrenti dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, economica/finanziaria ed altro, non trova sostegno nella disciplina di gara ispirata ai principi di economicità, efficacia e tempestività enunciati all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n 163 del 2006.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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