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( votes)L’omessa indicazione nell’offerta dei costi della sicurezza aziendali, ingenerando incertezza ed indeterminatezza dell’offerta, al pari degli oneri di sicurezza da interferenze, comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del d. lgs. 163/2006
La giurisprudenza di questo Consiglio si è già pronunciata nel senso di riconoscere ai costi per la sicurezza da c.d. “rischio specifico” la valenza di un elemento essenziale, sulla scorta del dato normativo di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti, nonchè dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, “sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che prescrivono di indicare tali costi distintamente, norme idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c., e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura” (v. C.d.S., III, 19/1/2012, n. 212, 29 febbraio 2012 n. 1172, 28/08/2012, n. 4622, 3 ottobre 2011, n. 542; V, 8 febbraio 2011, n. 846 e 23 luglio 2010, n. 4849). Osserva il Collegio che l’omessa specificazione dei costi per la sicurezza c.d. “da interferenza” è causa di esclusione dalla gara e che la loro mancata indicazione è causa di indeterminatezza dell’offerta al pari della mancata specificazione dei costi cc.dd. “aziendali”.