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( votes)La revoca di provvedimenti amministrativi è disposta non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi)
La pubblica amministrazione conserva, anche nell’ambito specifico delle gare, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti contrari all’interesse pubblico e siano comunque illogici. Tale potestà si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire con il solo obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela.
Sotto tale profilo l’entrata in vigore dell’art. 21 quinquies della legge n.241 del 1990 ha definitivamente risolto il problema del fondamento del potere di revoca degli atti amministrativi accogliendo una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l’adozione di un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Nel caso di specie, il capitolato speciale d’appalto era stato ritenuto inadeguato rispetto alle esigenze dell’ente, a garantire la corretta ed esperta gestione diretta di centrali di sterilizzazione, costituendo requisito rilevante per la idoneità ed affidabilità delle prestazioni assistenziali. Correlativamente veniva ritenuto che il possesso di requisiti di specifica esperienza nella gestione diretta di centrali di sterilizzazione all’interno di presidi ospedalieri dovesse costituire fattore di valutazione più rilevante ai fini dell’individuazione della Ditta affidataria del servizio in questione.
Pertanto, la modifica introdotta, risultava ampiamente motivata tenuto della esigenza evidenziata di affidare il delicato servizio in questione alla ditta in grado di assicurare la piena funzionalità dello stesso.
Da qui la modifica dei punteggi che risulta del tutto ragionevole in quanto idonea a meglio soddisfare l’interesse pubblico dell’ente e comunque insindacabile da parte del giudice amministrativo.