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Con riferimento all’operato della Commissione giudicatrice è legittimo il supporto esterno da parte di consulenti esperti della materia a condizione che tali soggetti non si sostituiscano alla commissione nelle attività valutative

“… nelle gare pubbliche sussiste la possibilità che, per l’esame di profili di particolare specificità tecnica, la commissione giudicatrice sia supportata da esperti della materia, ma a condizione che i soggetti esterni non sostituiscano la commissione nelle attività valutative che soltanto essa può svolgere (cfr. Cons. Stato, III, n. 303/2015 e n. 4430/2014);”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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