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In ordine alla c.d. clausola sociale

“…relativamente alla la c.d. clausola sociale la giurisprudenza ha ritenuto che tale clausola, ove richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto senza, però, che tale clausola comporti l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio;- trattandosi di un impegno, gravante sull’aggiudicatario, da assolvere nella fase dell’esecuzione del servizio in relazione al tipo di organizzazione di impresa prescelta, la verifica sul rispetto dell’obbligo di salvaguardia della clausola sociale dovrà essere effettuata nella fase di avvio del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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