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( votes)L’art. 1, comma 16, lett. b), della Legge n.190/2012 indica come oggetto dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale – anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione (vedasi FAQ AVCP).
La legge n.190/2012 prevede che le informazioni richieste – pubblicate in tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno – siano trasmesse all’AVCP per la successiva pubblicazione sul proprio sito. Per le procedure di gara indette dal 1 dicembre 2012 al 31/12/2013, la trasmissione delle informazioni all’AVCP deve essere effettuata – salvo proroghe – entro il 31 gennaio 2014.
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 “Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”.
Le spese verso i dipendenti e quelle delle consulenze devono invece essere inserite nelle apposite sezioni della PA Trasparente.