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La sospensione parziale o totale dei contratti anche di servizi e forniture ai sensi dell’art. 107 del codice è la risposta alle “cause di forza maggiore”.

L’articolo 107 del codice, primo comma, prevede appunto che “in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto”.

Il comma 3 prevede come la sospensione sia “disposta per il tempo strettamente necessario”. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”. Stando così le cose, se la durata del contratto originario è stata legittimamente sospesa e le sospensioni hanno determinato cumulativamente lo spostamento della scadenza naturale del contratto, si ritiene che l’adottando provvedimento dovrà semplicemente prendere atto delle ragioni che hanno determinato il differimento della scadenza contrattuale fermo restando che, il nuovo termine di scadenza correttamente, dovrebbe anche rinvenire dagli atti con i quali il RUP ogni volta ha disposto la ripresa dell’esecuzione del contratto.

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Redazione MediAppalti
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