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( votes)L’art. 1 c.32 della Legge sopra citata stabilisce che “Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione…” Le informazioni da trasmettere sono quelle elencate nel primo capoverso del medesimo comma “….la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate…” e che ogni amministrazione pubblica sul proprio sito web istituzionale. La comunicazione di tali informazioni all’A.N.AC. deve avvenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite email certificata, e deve essere trasmesso il link di collegamento al sito istituzionale dove è pubblicato l’insieme di informazioni richieste.
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