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Le stazioni appaltanti, possono comunque, discrezionalmente, fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia con riguardo alla peculiarità dell’appalto, nell’esercizio del potere dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell’interesse pubblico, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’instaurando rapporto contrattuale, e non sproporzionato. Un requisito “illegittimo” può comportare adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondenti a finalità di interesse pubblico; può comportare una restrizione dei principi di libertà di concorrenza e di proporzionalità, quando è manifestamente sproporzionato per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, quindi lesivo del principio del favor partecipationis.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.