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La transazione stipulata a seguito di risoluzione contrattuale disposta per grave inadempimento, pur impedendo l’accertamento giudiziale circa la legittimità o meno della risoluzione, comporta comunque il consolidamento del fatto storico all’origine dalla risoluzione medesima disposta dalla stazione appaltante e, potrebbe rilevare ai fini della valutazione dell’illecito professionale escludente. Per tali motivi deve essere oggetto di obbligo dichiarativo da parte del concorrente. In ogni caso giurisprudenza costante individua nell’arco temporale di tre anni il periodo entro cui una pregressa vicenda professionale negativa può comportare l’esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara.

La risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d’appalto (o le vicende giuridiche come le sentenze) può fondare una valutazione di inaffidabilità e non integrità dell’operatore per un periodo che non superi il triennio, dalla data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale o del suo accertamento giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 2020 n. 6635; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1605).

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Redazione MediAppalti
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