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L’utilizzo dei termini “affidamento diretto” unitamente alla “consultazione di tre operatori economici” ha destato diversi preoccupazioni interpretative ritenendosi dubbio se la consultazione debba avvenire secondo la procedura negoziata di cui alla lett. b), e quindi con uno schema di gara “informale”, ovvero la medesima consultazione possa declinarsi con uno schema di mera indagine di mercato, e dunque con maggiore semplificazione, mediante acquisizione di tre “preventivi”.

In mancanza di chiarimenti forniti in merito, si ritiene che la volontà del legislatore, anche dal suo tenore letterale, tale consultazione non può che intendersi come richiesta di preventivi.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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