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Il principio di pubblicità della seduta di gara è stato positivamente esteso, alla fase procedimentale relativa all’apertura delle offerte economiche dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria 28 luglio 2011, n. 13 (Consiglio di Stato), in ragione della sua natura di strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, cui deve essere assicurata la possibilità di diretta verifica di integrità dei documenti e l’identificazione del loro contenuto. L’obbligo di pubblicità delle sedute è, inderogabile e prescinde da un’esplicita previsione del bando di gara (cfr. Cons. di Stato, n. 7470/2010), ex pluris). La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte, implica e presuppone necessariamente l’obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a concorrenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 3471/2004). Quindi per garantire l’effettiva possibilità di presenziare e non già l’astratta conoscibilità della possibilità di partecipazione, con onere a carico dei partecipante di cercare comunicazioni dell’amministrazione volte a rendere note le informazioni necessarie (ad es. avviso sul profilo di committente) è opportuno agire mediante strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti, tali da garantire, con ragionevole certezza, che le stesse siano rese edotte di tali fondamentali (ai fini della procedura) informazioni; soccorre in proposito il disposto dell’art. 77, co.1, del d.lgs. 163/2006 che individua, quali modalità di comunicazione idonee, tali appunto da configurare la “diretta comunicazione”, il sistema postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, intesi tutti come mezzi direttamente e specificamente – e non solo potenzialmente – rivolti ai loro destinatari.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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