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( votes)Il correttivo al codice dei contratti ha introdotto una serie di importanti modifiche di cui le stazioni appaltanti devono necessariamente tenere conto anche quando avviano le procedure all’interno del mercato elettronico.
Di seguito verranno pertanto analizzate, con un approccio pratico e senza pretesa di esaustività, le principali disposizioni che comportano modifiche sull’indizione, sullo svolgimento e sull’aggiudicazione delle richieste di offerta all’interno del MEPA.
1. Cambiano i contratti sotto-soglia
Tra i principi e le disposizioni espressamente richiamati dal codice ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, vengono oggi espressamente richiamati i criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 e la disciplina del conflitto di interesse di cui all’art. 42[1]. Come vedremo meglio in seguito, l’applicazione delle norme sugli appalti verdi è fortemente ampliata e rafforzata dal correttivo, senza limiti minimi di importo contrattuale, con la conseguenza che di tali principi occorrerà tenere conto anche negli acquisti del MEPA, a prescindere dall’importo della RDO o dell’ordine di acquisto.
Viene inoltre prevista la facoltà, per le stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni in materia di inserimento di clausole sociali, ai sensi dell’articolo 50[2].
A differenza di quanto sostenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione[3], con il correttivo viene espressamente prevista la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici[4]. Sotto tale profilo può essere utile sottolineare che, ai fini della valutazione della congruità del prezzo offerto in caso di ODA, potrebbero essere tenuti in considerazione i prezzi offerti a catalogo da altri fornitori, considerato che i cataloghi hanno l’efficacia di un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del codice civile[5].
Per gli acquisti di “lavori di manutenzione ordinaria”[6] d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti procedono mediante utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente: il correttivo ha previsto che in caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano possono procedere mediante lo svolgimento di una qualunque delle altre procedure disciplinate dal codice. Ne consegue che ove manchi una delle lavorazioni di cui la PA ha bisogno, non sarà indispensabile ricorrere alle procedure ordinarie con pubblicazione del bando di gara, ma sarà possibile, ad es., ricorrere ai propri elenchi degli operatori economici qualificati[7].
Il correttivo ha poi introdotto la definizione di “manutenzione ordinaria”, indicando[8] a tali fini le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità[9].
La “manutenzione straordinaria” comprende, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità[10].
Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere disciplinata una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro[11].
Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti devono oggi procedere alla consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato – ovverosia, all’interno del MEPA, mediante RDO – oppure tramite elenchi di operatori economici[12].
In caso di ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti sull’aggiudicatario deve sempre essere effettuata, fermo restando che la stazione appaltante può estendere le verifiche agli altri partecipanti alla RDO[13].
Nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, da parte del soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico (ovverosia, nel caso del MEPA, da parte di CONSIP[14]): le nuove norme sottolineano che resta comunque ferma la necessità che la stazione appaltante proceda alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dell’aggiudicatario della specifica procedura esperita sul mercato elettronico[15].
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti[16]. Vale la pena di ricordare, sul punto, che ogni provvedimento amministrativo – anche quando relativo a procedure avviate sul MEPA – deve sempre essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria[17].
2. Cambiano le procedure telematiche
È stato previsto che, nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici ─ incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, compreso il MEPA ─ qualora si verifichi un mancato funzionamento o, comunque, un malfunzionamento tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità della procedura, inclusi:
- l’eventuale sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi[18];
- la proroga del predetto termine per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
A tali fini, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato:
A) venga mantenuta la segretezza delle offerte già inviate;
B) sia consentito agli operatori economici che hanno inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente di sostituirla.
La pubblicità della proroga del termine per il ricevimento delle offerte deve essere effettuata attraverso:
- la tempestiva pubblicazione di un apposito avviso da inserire all’interno dell’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara[19];
- ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.
In ogni caso, qualora si verifichino malfunzionamenti, la stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione all’AGID per l’applicazione delle sanzioni disciplinate dal codice dell’amministrazione digitale[20].
Con il correttivo viene introdotto il principio per cui è vietato porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione[21].
È stata inoltre eliminata la previsione ─ contenuta nell’originaria stesura del codice ─ per cui, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti doveva procedere, mediante un meccanismo casuale automatico, ad un sorteggio di cui veniva data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara[22]. In caso di RDO sul MEPA, peraltro, tale funzione era meramente facoltativa e non vincolante per la prosecuzione della procedura[23].
3. Cambiano le norme sul RUP
Per ogni singola procedura le stazioni appaltanti devono individuare ─ nell’atto di adozione o di aggiornamento del programma degli acquisti e nella programmazione dei lavori pubblicidi cui all’articolo 21, comma 1, oppure nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento quando si tratta di esigenze non incluse negli atti di programmazione ─ un responsabile unico del procedimento per tutte le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. La sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporterà, peraltro, la necessità di procedere alla formale modifica degli atti programmatori[24].
La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara dovrà essere valutata da ciascuna stazione appaltante con riferimento alla singola procedura[25].
4. Cambia l’obbligo di applicazione dei criteri ambientali
Come accennato, è stato introdotto l’obbligo di tenere in considerazione i criteri ambientali per gli affidamenti, di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione[26].
I criteri ambientali minimi, ed in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche (ma non solo) ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa[27].
5. Cambia la verifica sui motivi di esclusione
Tra i motivi generali di esclusione dalle gare è stato introdotto anche il reato di false comunicazioni sociali[28]. È stato inoltre chiarito che anche le cause di decadenza prescritte dalla normativa antimafia si riferiscono ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80[29]. A tale proposito, va sottolineato che, tra i soggetti per i quali occorre procedere all’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e della documentazione antimafia sono stati inclusi gli institori e ed i procuratori generali, nonché i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza delle società[30].
È importante evidenziare che la perdurante assenza dei motivi di esclusione deve essere verificata anche durante l’esecuzione del contratto, ovverosia anche dopo che l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace[31]: in varie disposizioni introdotte dal correttivo, infatti, viene fatto espresso riferimento all’eventuale perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80[32]nonché alla necessità di procedere al controllo, anche in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario[33].
Non è chiaro, peraltro, come tale innovazione possa essere coerente con quanto disposto dal medesimo codice in tema di risoluzione contrattuale, ammessa nel caso in cui l’aggiudicatario si sia trovato, esclusivamente “al momento dell’aggiudicazione dell’appalto”, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1[34].
Non è chiaro nemmeno in quale modo i requisiti “storici” richiesti per l’accesso alla gara – quali sono, ad es., i requisiti di carattere economico-finanziario – possano mutare nel corso del tempo ed essere quindi “persi” (retroattivamente?) dall’aggiudicatario.
È invece indubitabile che, in forza di tali nuove previsioni, le stazioni appaltanti avranno nuovi adempimenti da curare in corso di esecuzione contrattuale: con la versione previgente del codice, ad esempio, ai fini del pagamento della fattura occorreva acquisire il solo DURC ed effettuare, eventualmente, la verifica presso EQUITALIA[35], mentre con il correttivo occorrerà acquisire (con cadenza almeno semestrale) anche il certificato dell’Agenzia delle entrate – a prescindere dall’importo della fattura da liquidare – nonché le annotazioni riservate, il casellario giudiziale e così via[36].
6. Cambiano le garanzie
Viene espressamente previsa la possibilità di non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva, ma tale facoltà è riconosciuta per i soli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro[37]: ne consegue, a rigore di logica, che, per le RDO con base d’asta/importo contrattuale pari o superiore al predetto importo, le stazioni appaltanti sono sempre tenute a richiedere la produzione delle garanzie provvisoria/definitiva alle imprese concorrenti/aggiudicatarie della procedura[38].
7. Cambiano i criteri di aggiudicazione
Viene chiarito che potrà essere sempre utilizzato il criterio del minor prezzo per l’acquisizione di i servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, e ciò anche nei casi di:
- contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1;
- servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale.
Il criterio del minor prezzo potrà, peraltro, essere utilizzato anche per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria, ma soltanto se caratterizzati da elevata ripetitività, e comunque fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo[39].
In caso di procedura da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, viene previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri idonei a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici: a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento[40], prescrizione di cui le stazioni appaltanti dovranno tenere debito conto anche nella predisposizione delle RDO.
È stato espressamente previsto, infine, che i capitolati – e, per i lavori di manutenzione, il computo metrico estimativo – richiamati nel bando o nell’invito (oppure nella RDO) fanno parte integrante del contratto[41].
8. Cambia la nomina della commissione giudicatrice
La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie oppure per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, nonché per i contratti che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente[42].
Va sottolineato che, opportunamente, la norma in esame precisa che vanno sempre considerate come di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, comprese, pertanto, le procedure attivate sul MEPA.
In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante[43].
Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 nonché di cui all’articolo 42 del codice e di cui all’articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo gestito dalla medesima Autorità e della comunicazione di un nuovo esperto[44].
9. Cambia la disciplina delle offerte anomale
Il correttivo ha previsto che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il sorteggio del metodo per individuare la soglia di anomalia deve essere effettuato da parte del RUP o della commissione giudicatrice[45]: non è chiaro, peraltro, quali siano, in questo caso, il ruolo ed i compiti della “commissione giudicatrice”, prevista dall’art. 77 per il solo caso delle gare da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il correttivo ha inoltre modificato i metodi disciplinati dall’art. 97 per l’individuazione della soglia di anomalia, prevedendo, segnatamente, un sorteggio tra una delle seguenti metodologie:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del “venti per cento”, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore”, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del “quindici per cento”;
d) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento”;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9”.
In caso di RDO sul MEPA, peraltro, occorrerà debitamente attendere che CONSIP adegui gli algoritmi già inseriti ai fini del sorteggio del metodo, che, nella previgente configurazione del sistema, costituivano una funzione da attivare necessariamente al fine di poter procedere all’apertura della busta economica dei concorrenti[46].
Particolarmente rilevante è poi la reintroduzione della previsione, generale e cogente, per cui, in caso di gara al prezzo più basso, il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta deve essere obbligatoriamente effettuato soltanto quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque: sotto tale profilo, peraltro, già l’ANAC aveva fornito indicazioni in tal senso, suggerendo alle stazioni appaltanti di indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse[47].
Anche in caso di RDO, pertanto, occorrerà che ─ nei casi in cui siano presentate cinque o più offerte ─ venga attivata la verifica dell’anomalia in contraddittorio, ferma restando la possibilità di prevedere, nella documentazione di gara, l’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno dieci concorrenti.
10. Introdotti nuovi vincoli per il subappalto
Le imprese aggiudicatarie possono affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto[48]: si tratta, quindi, di una prescrizione di notevole portata innovativa, di cui le stazioni appaltanti dovranno tenere debito conto anche ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione delle RDO pubblicate a partire dal 20 maggio scorso.
11. Obbligatoria l‘indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza
Per i contratti di lavori e servizi è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti ─ al fine di determinare l’importo posto a base di gara ─ di individuare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera[49]: a tali fini, occorrerà tenere conto del costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione[50].
Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare che il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle predette tabelle ministeriali.
Per converso, nell’offerta economica, ciascun operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera, ad esclusione delle seguenti fattispecie contrattuali:
- forniture senza posa in opera;
- servizi di natura intellettuale;
- affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
12. Cambia l‘obbligo di indicare la manodopera ed i costi della sicurezza
Per quanto concerne, invece, i costi della sicurezza, il correttivo conferma il principio per cui gli stessi devono essere scorporati, da parte della stazione appaltante, dall’importo assoggettato al ribasso[51].
Più in particolare, per i contratti di servizi e forniture, l’obbligo di previsione, a pena di nullità[52], dei costi della sicurezza ed il conseguente obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi sono stati disciplinati da ANAC all’interno della determinazione del 5 marzo 2008, n. 3: è importante sottolineare che, nella predetta determinazione, l’Autorità anticorruzione elenca, con specificazione tassativa, gli appalti per i quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi[53], con la conseguenza che di tali indicazioni le stazioni appaltanti dovranno tenere conto anche quando avviano una RDO sul MEPA[54].
Le imprese, dal proprio canto, dovranno indicare nell’offerta economica i propri gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando che a tale obbligo generale fanno eccezione esclusivamente:
- le forniture senza posa in opera;
- i servizi di natura intellettuale;
- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro[55].
Peraltro, fatte salve le predette eccezioni, anche la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dal correttivo al codice appalti continua a prevedere l’insanabilità delle carenze riguardanti l’offerta tecnica ed economica, con la conseguenza che la mancata indicazione degli oneri aziendali, da parte dell’impresa, non sembrerebbe essere – allo stato attuale – sanabile[56].
[1] Art. 36, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in vigore dal 20 maggio 2017.
[2] Art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[3]ANAC, Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
[4] Art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[5] Così CONSIP, Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione pubblicate da CONSIP sul portale deli Acquisti in rete della PA, art. 42, comma 1. Ai sensi dell’art. 1336, comma 1 del codice civile, “l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta”, e può quindi essere equiparata ad un vero e proprio preventivo.
[6] L’art. 4, comma 3-ter, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i. dispone che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.
[7] Art. 37, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[8]Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42s.m.i..
[9] Art. 3, comma 1, lett. oo-quater), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[10] Art. 3, comma 1, lett. oo-quinquies), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[11]Art. 23, comma 3-bis, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[12] Art. 36, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[13] Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La norma aggiunge che la PA deve comunque verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito: di norma, i requisiti speciali sono verificati da CONSIP al momento dell’ammissione dell’operatore economico nel MEPA, ferma restando, in ogni caso, l’eventuale facoltà per la singola stazione appaltante di prescrivere il possesso di specifici requisiti ai fini della partecipazione alle varie RDO.
[14] Art. 36, comma 6-bis, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement cit., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o la Consip si riservanola facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione – in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione.
[15] Per essere abilitate al MEPA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara. Le stazioni appaltanti possono consultare tutte le dichiarazioni rese dalle imprese in fase di abilitazione (e di successivo rinnovo) quando verrà avviato l’esame delle offerte: così CONSIP, Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Amministrazioni – MEPA – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso, p. 17.
[16] Art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[17] Art. 3, comma 1, legge n. 241/1990s.m.i..
[18] Nel Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 59 viene espressamente illustrata la procedura per la sospensione della RDO.
[19] Nel Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 55 viene illustrata la procedura per l’invio delle comunicazioni ai fornitori invitati alle RDO.
[20] Art. 79, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Nelle Regole del sistema di e-procurement cit., all’art. art. 25, comma 2, viene evidenziato che “l’attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell’utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i.. In ogni caso,salveleeventualidisposizionidileggeinderogabili,ilMEF,Consiped il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire iSoggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamentodel Sistema di e-Procurement”.
[21] Art. 41, comma 2-bis, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Sul punto si vedano anche le indicazioni già fornite in tal senso da ANAC all’interno dell’Atto di segnalazione del 25 febbraio 2015, n. 3.
[22] È stato pertanto abrogato il previgente art. 58, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.
[23] Cfr. CONSIP, Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 36.
[24] Art. 31, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[25] Art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Sono da ritenere pertanto superate le indicazioni fornite, sotto tale aspetto, dall’ANAC con la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, contenente le Linee guida n. 3 in materia di Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni: in tale documento, infatti, l’Autorità Anticorruzione aveva sostenuto che, ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, il ruolo di RUP avrebbe dovuto essere, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del codice).
[26] Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione è consultabile sul portale istituzionale del Ministero dell’ambiente accedendo al link: http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi .
[27] Art. 34, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. I criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed attualmente in vigore sono consultabili qui: http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore.
[28] Art. 80, comma 1, lett. b-bis), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[29] Art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[30] Art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In senso conforme cfr. ANAC, Comunicato del 26 ottobre 2016. Per quanto concerne l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale si veda l’art. 86, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In relazione alla necessità di acquisire la documentazione antimafia ed, in particolare, le informative antimafia relative ad amministratori, sindaci, organi di vigilanza, procuratori e relativi conviventi cfr., invece, l’art. 85, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i..
[31]Art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[32] Art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[33] Art. 81, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[34] Art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[35]Quando l’importo da liquidare risulti pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602s.m.i..
[36] Con la conseguenza, davvero paradossale, che ai fini dell’ammissione della gara l’omesso versamento di imposte e tasse potrebbe rilevare solo se pari o superiore a 10.000 euro, mentre ai fini dell’eventuale risoluzione potrebbe essere preso in considerazione un qualunque mancato pagamento, anche di importo irrisorio.
[37] Artt. 93, comma 1 e 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[38] Sulle modalità tecniche di richiesta della cauzione provvisoria cfr. CONSIP, Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 15.
[39] Art. 95, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[40] Art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[41] Art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Per supportare le imprese ai fini della predisposizione dell’offerta, è possibile allegare documenti afferenti alla gara nel suo complesso (normalmente di carattere amministrativo), oppure documentazione specifica (normalmente di carattere tecnico e/o economico) attinente agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto: così CONSIP, Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 13. È importante sottolineare, peraltro, che le PA dovranno porre una particolare attenzione nell’allegazione dei documenti, al fine di evitare che le imprese, incolpevolmente, finiscano per inserire documenti economici nella sezione della RDO dedicata alla documentazione amministrativa, e viceversa.
[42] Art. 77, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[43] Ancora art. 77, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[44] Art. 77, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[45] Art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[46] Cfr. CONSIP, Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 36.
[47] ANAC, Comunicato 5 ottobre 2016.
[48] Art. 105, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[49] Art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[50]Le tabelle ministeriali in argomento sono consultabili sul sito internet del Ministero del lavoro accedendo al link: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Elenco-dei-Decreti-emanati-Anno-2016.aspx
[51] Art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[52] Ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., infatti, nei singoli contratti di subappalto e di appalto devono essere specificamente indicati “a pena di nullità”, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi – non soggetti a ribasso – delle misure adottate per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
[53] La determinazione ANAC n. 3/2008 richiama, a tale proposito, “la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri; i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Per quanto concerne l’inserimento del DUVRI all’interno della RDO cfr. CONSIP, Manuale RDO al prezzo più basso cit., p. 14.
[54] Art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[55] Art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
[56] Art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..