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Il Consiglio di Stato più volte è intervenuto per delineare la figura della società “in house”. Ha ripetutamente sottolineato la differenza tra le società in house e le società partecipate dal capitale pubblico, rimarcando che quanto ai due requisiti Teckal, di cui alla sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, vale a dire il controllo analogo e l’attività prevalentemente svolta a favore dell’Ente affidante sussistono certamente per l’in house – anzi, ne rappresentano il tratto distintivo- ma non anche per le società pubbliche.

Le società in house di pubbliche amministrazioni sono anche necessariamente organismi di diritto pubblico, mentre non è vero il contrario (cioè non è vero che per il solo fatto che un organismo sia qualificabile come organismo di diritto pubblico ai fini della contrattualistica pubblica, per ciò stesso sarà anche qualificabile come pubblica amministrazione ai fini del riparto di giurisdizione in tema di assunzione del personale dipendente).

Sotto il profilo sostanziale, anche le aziende speciali, così come le società in house, come affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico.

Quindi le procedure (di selezione dei dipendenti) poste in essere da soggetti qualificabili come Pubbliche Amministrazioni, per le quali vige il principio del concorso pubblico, sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell’ente pubblico cui la società è strumentale; con la conseguenza che la selezione non può che comportare il rispetto del principio di imparzialità amministrativa nell’assunzione (e non la logica imprenditoriale).

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.