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( votes)Alle concessioni di lavori e servizi in materia di subappalto si applica oltre la disciplina di cui all’art. 30, l’art. 174 del codice nonché i commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105. Dalla lettura dell’articolo 174 emerge che l’eventuale subappalto, non prevede vincoli quantitativi limitandosi ad indicare al comma 2 l’obbligo per gli operatori economici di precisare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltate a terzi ma, vi è di più, la non sussistenza di un limite percentuale per il subappalto nel caso di concessioni è coerente con le caratteristiche stesse del modulo concessorio e quindi alla maggiore autonomia organizzativa attribuita al Concessionario nella gestione del rapporto con la PA. La stessa direttiva Comunitaria n. 23/2014 sulle concessioni non prevede alcun limite generalizzato per il ricorso al subappalto. Non è prevista dall’art. 174 del Codice neppure una specifica autorizzazione al subappalto, fermi restando evidentemente i poteri di controllo della stazione appaltante anche in corso di esecuzione e ferma restando – deve ritenersi – la possibilità di prevedere in via negoziale, mediante inserimento di apposita clausola nella convenzione di concessione, un’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile.