Questo articolo è valutato
( votes)Nella normativa che regola la somministrazione, il lavoratore non risponde al suo datore di lavoro (l’agenzia) dei danni arrecati durante l’esecuzione della prestazione, ma a chi assume nei suoi confronti il potere decisionale e di controllo. I danni del lavoratore sono a carico di chi ha i poteri direttivi e di controllo. In questo caso specifico, l’azienda utilizzatrice.
A conferma di ciò è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31889 del 06.12.2019, afferma che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., è l’azienda utilizzatrice a rispondere dei danni causati dal personale in somministrazione, posto che al momento della commissione dell’illecito il lavoratore risulta inserito nella struttura organizzativa e posto sotto il controllo dell’impresa che si giova delle relative prestazioni.
L’azienda utilizzatrice può evitare di dover pagare i danni causati da comportamenti sbagliati o pericolosi dei lavoratori in somministrazione potrebbero concordare preventivamente, come ammette la Corte di Cassazione, delle clausole di responsabilità contrattuale, sia per danni alla stessa impresa utilizzatrice sia per danni a terzi. Clausole che devono essere controbilanciate da un corrispettivo economico o da altri vantaggi contrattuali per l’agenzia.