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( votes)La cauzione definitiva prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell’art. 235 del DPR n. 207/2010 ha validità fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque al massimo trascorso un anno dalla data del certificato di ultimazione lavori.