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Premessa

  1. Il parere
  2. L’analisi
  3. Le altre condizioni indispensabili
  4. La conclusione

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Premessa

Anche la sezione regionale della Puglia affronta una questione in tema di incentivi per funzioni tecniche. Nel caso di specie la questione appare quella consueta ovvero che tipo di procedura (di scelta del contraente) legittima l’erogazione dell’incentivo. Il parere conferma il consolidato approdo per cui è richiesto almeno un “confronto comparativo” tra operatori. Procedura che, quanto meno, per quanto semplificata esige un minus di indagine di mercato e quindi un confronto, almeno, tra preventivi.

  1. Il parere

Più in dettaglio il parere posto dal Sindaco è se risulti “corretto ritenere che presupposto legittimante l’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 per effetto del dettato del comma 2 di tale articolo (“A valere sugli stanziamenti (…), le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”) sia esclusivamente la previa redazione di un progetto con un proprio quadro economico recante la voce “importo a base di gara”, indipendentemente dalla successiva modalità di scelta del contraente o, al più, la necessità della (successiva) negoziazione di un prezzo inferiore a quello a base di gara, negoziazione che, nel caso di affidamento diretto, può consistere in una procedura sostanzialmente comparativa, o in termini di confronto di preventivi tra più operatori economici o, sulla base di un’analisi comparativa con affidamenti precedenti e con il contesto generale del mercato di riferimento, in termini di richiesta di offerta al ribasso all’unico operatore economico motivatamente individuato.”

Dalla domanda emerge, pertanto, quella consapevolezza che la competizione per giungere all’assegnazione debba avere un minimo di articolazione per giustificare una attività dei soggetti della stazione appaltante e quindi legittimare, con un certo lavoro, l’erogazione del compenso.

  • L’analisi

La sezione premette immediatamente per poter parlare di incentivi si deve escludere “la possibilità di incentivare funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2 (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 18/2016/QMIG)”.

Ciò evidenziato la sezione rammenta come la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti ha da tempo chiarito anche le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini della possibilità di incentivare ogni singola funzione tecnica.

In particolare si evidenzia che le premesse indispensabili (gli adempimenti propedeutici) sono che:

a) l’amministrazione si sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere le
condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati. Come visto, anche in questo osservatorio, la stessa Corte ritiene possibile anche l’adozione di un regolamento postumo a condizione che i fondi risultino accantonati.

b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

c) il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;

Da notare che in relazione a questo aspetto si è evidenziata la possibilità – da parte delle stesse sezioni regionali – di una copertura reperita dopo purché con adeguata motivazione.

In questo senso, sempre nella delibera si precisa come sia stato di recente affermato che «Non può tuttavia escludersi, in astratto, che, sebbene non inizialmente previsti nel quadro economico, gli incentivi trovino nel bilancio dell’ente una copertura garantita dalle descritte operazioni contabili di costituzione dei relativi fondi. Non potrà, in tal caso,
escludersi aprioristicamente la loro successiva inclusione del quadro economico e, per
l’effetto, la loro riconoscibilità al personale che abbia svolto funzioni tecniche. Purché, ovviamente, ricorrano tutte le ricordate condizioni di ordine generale e, secondo un principio più volte affermato da questa Sezione regionale di controllo, tali attività siano caratterizzate, in concreto, da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, la quale ultima rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività
funzionali alla realizzazione di appalti, in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato»; non senza precisare che, stante l’anomalia di un’iscrizione successiva della voce di costo legata agli incentivi nel quadro economico, tale eventualità dovrà essere sostenuta da «un obbligo di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, secondo un principio già espresso da questa Sezione in relazione all’incentivabilità di funzioni tecniche svolte per la realizzazione di appalti non inseriti nella programmazione, al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili (deliberazione n. 11/2021/PAR del  febbraio 2021)» (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 56/2021/PAR).

  • Le altre condizioni indispensabili

Tra le altre condizioni indispensabili, l’estensore rammenta la necessità che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.

E che negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione (ex multis, di recente, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 11/2021/PAR).

Tra le condizioni indispensabili, e quindi il collegio giunge alla conclusione, è necessario un minus di procedura di aggiudicazione che preveda almeno un confronto/comparazione di preventivi.

A tal proposito, la deliberazione rammenta che in linea con gli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti, il presupposto della gara, a cui fa riferimento il citato art. 113, comma 2, può dirsi sussistente “anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016” (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020/PAR). In particolare, è stato precisato che “solo in presenza di una procedura di gara o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione”.

  • La conclusione

La conclusione della sezione, viste le premesse, che al quesito si può rispondere “nel senso che l’erogazione di incentivi tecnici è strettamente connesso all’effettivo svolgimento di attività intrinsecamente correlate alla predisposizione ed attuazione degli strumenti normativi previsti per lo svolgimento di una gara pubblica necessariamente caratterizzata dall’espletamento di una procedura comparativa”.

Sembra contraddittorio il riferimento alla gara pubblica dovendosi intendere, piuttosto, quell’approccio sostanziale che porta ad individuare attività incentivabili (ex art. 113 del Codice) anche in attività istruttorie che poi configurano, semplicemente, una procedura semplificata al netto del classico affidamento diretto “puro” che non consente di erogare l’incentivo. 

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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