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Con la delibera N. 397 del 6 settembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023 in materia di cause di esclusione dalle gare di appalto, e di illeciti professionali. La riforma che ha introdotto nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

Alla luce di quanto sopra, ai fini della valutazione delle cause escludenti dalle procedure di gara, non potrà considerarsi come tale la mera iscrizione nel registro degli indagati.

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Redazione MediAppalti
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