Questo articolo è valutato
( votes)La Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione” stabilisce all’art.1 c.16 che per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, è necessaria la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Pertanto “…..nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. …” Al comma 32 del medesimo articolo viene specificato “….Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici….” In conclusione è facile affermare che questo tipo di pubblicità dell’attività amministrativa può essere considerata come una rendicontazione. Cosa ben diversa, invece, è la necessaria pubblicità che si deve dare alle procedure di scelta del contraente, che varia a seconda dell’oggetto, della procedura, dell’importo. Ma elemento, sicuramente più rilevante, è il “momento” in cui deve essere effettuata. Infatti lo scopo è quello di dare visibilità alla procedura affinché gli operatori possano partecipare entro il termine previsto, nonché prelevare agevolmente la documentazione di gara.