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( votes)Atteso che, l’art. 102 comma 3 d.lgs. 50/2016, statuisce che: “Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione”. Il certificato si intenderà approvato ancorché l’atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del predetto termine.”Si ritiene, pertanto, che la predetta cauzione, debba coprire tale periodo temporale che va dal certificato di collaudo provvisorio all’emissione del definitivo, quindi per due anni e due mesi dall’emissione del primo.