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L’avvalimento è disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) e, in relazione al dato normativo, si può distinguere tra: avvalimento nella singola gara, di cui all’articolo 49 – che consente l’utilizzo dei requisiti  di un terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di una specifica gara – ed avvalimento stabile, finalizzato all’ottenimento di un’attestazione di qualificazione, ai sensi dell’articolo 50 del Codice.

I commi 2-7 dell’art. 88 riguardano la qualificazione mediante avvalimento, già codificata dall’art. 50 del D.Lgs. n. 163/06. Tali norme, in pratica, consentono alle imprese che si trovino tra di loro in rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile[10] o che siano controllate da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile, di richiedere un’attestazione SOA che tenga conto della somma dei requisiti posseduti da tali soggetti.

In altre parole, vi é un soggetto il quale, in virtù del particolare legame giuridico che lo lega ad un altro soggetto, può avvalersi dei requisiti posseduti da quest’ultimo ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

Va da sé, poi, che quest’ultimo, naturalmente, non potrà poi partecipare, pena l’esclusione, alla medesima gara alla quale partecipi il soggetto ausiliario.

Diversamente verrebbe violata la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, secondo cui “non é consentito, a pena di esclusione, che … partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”.

La previsione di cui all’art. 88, commi da 2 a 7, tuttavia, era dapprima applicabile, ex articolo 357, comma 24, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, a decorrere dal trecentosesssantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, secondo le modifiche apportate dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; successivamente, il suddetto termine è stato prorogato di 180 giorni dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2012 n. 119. (AVCP – Determinazione n° 2 dell’01.08.2012).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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