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La situazione di forte crisi, già preoccupante per gli effetti generati dalla pandemia da Covid-19, oggi si è ulteriormente aggravata in ragione dell’attuale conflitto in corso in Ucraina.
Le imprese di costruzioni, riunite nelle associazioni di categorie, lamentano i costi lievitati di alcune materie prime (anche per l’aumento del costo dell’energia) e le difficoltà nell’approvvigionamento delle stesse, circostanze che costituiscono un grave pericolo per l’avvio e il completamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche: innumerevoli sono i cantieri che sono stati o rischiano di essere sospesi, come diverse sono le gare che sono o andranno deserte.
Il nostro legislatore già nel corso del 2021 e ad inizio 2022 è intervenuto con misure straordinarie per attuare alcuni strumenti atti a supportare il mercato della costruzione in crisi, benchè dette misure sono spesso risultate inefficaci.
Nell’ampio dibattito in corso è stato tra l’altro osservato come l’attuale fase congiunturale, caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia, è aggravata dall’incertezza che regna circa la futura evoluzione con inevitabili riflessi sui prezzari utilizzati dalle stazioni appaltanti per fissare gli importi quale base d’asta a gara perla realizzazione delle opere pubbliche.
Lo scenario rappresentato determina evidenti riflessi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso, sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Nel prosieguo del presente contributo analizzeremo gli interventi normativi da ultimo attuati per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021 e del 2022, raccolti in modo organico così da fornire (ci si augura) un quadro chiaro.
BOX: Nel settore dei lavori pubblici l’eccezionale aumento dei costi delle materie prime dovuto alla congiuntura economica in corso rappresenta oggi il tema centrale |
1. La disciplina codicistica della revisione dei prezzi
In termini generali e per un corretto inquadramento delle misure di carattere straordinario messe in campo dal legislatore, giova qui brevemente richiamare la cornice normativa in cui operano le recenti disposizioni in materia di compensazioni e revisione dei prezzi.
Sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2006[1], per i lavori pubblici in linea di principio non era consentito procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 comma 2 e non trovava applicazione l’articolo 1664 del codice civile.
In particolare, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso (articolo 133 comma 3), ovvero il prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni anno entro il 30 giugno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell’anno precedente sia superiore al 2%.
In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale l0% (articolo 133 comma 4).
Il D.Lgs. 50/2016 innovando prevede invece all’articolo 106 comma 1, lettera a)[2] lapossibilità(dunque una facoltà) che le stazioni appaltanti inseriscano, già nei documenti di gara iniziali, clausole chiare, precisee inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
BOX:Per i lavori pubblici il D.Lgs. 163/06 vietava la revisione dei prezzi, poi ammessa dal D.Lgs. 50/16 se prevista nella lex specialis di gara |
2. Per i contratti in corso di esecuzione (compensazioni per gli anni 2021 e 2022)
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi (già) nel primo semestre dell’anno 2021, l’articolo 1-septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-Bis) convertito in legge con la L. 23 luglio 2021 n. 106ha previsto dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.
In particolare, è stato disposto per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021 la rilevazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) – da attuare con decreto, entro il 31 ottobre 2021 (termine successivamente integrato al “31 marzo 2022”) – le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 (e successivamente, nel secondo semestre dell’anno 2021)[3].
Per tali materiali da costruzione è previsto il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell’articolo 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e alla lettera a) dell’articolo 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Ai fini del riconoscimento della compensazione (secondo le modalità ivi descritte, ovvero a seguito della presentazione di un’istanza alla stazione appaltante per variazioni in aumento o su iniziativa d’ufficio della stesa stazione appaltante per le variazioni in diminuzione), ai sensi del comma 6 dell’articolo 1-septies in parola le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, nei limiti del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021.
L’articolo 1-septies, commi 7 e 8, del Decreto Sostegni-Bis ha previsto inoltre che, qualora i soggetti tenuti all’applicazione del codice degli appalti non abbiano sufficienti risorse per procedere con il saldo delle compensazioni determinatesi a seguito della variazione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici, gli stessi possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo MIMS[4].
Per accelerare i pagamenti delle compensazioni previste, con riferimento al meccanismo di utilizzo del Fondo, il MIMS con la Circolare del 5 aprile 2022 inviata alle principali Stazioni Appaltanti pubbliche, ha chiarito che «la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione ed indicate dal comma 6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies. Infatti, l’intervento del Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate dai sopra menzionati articoli 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 25, comma 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili ai fini del riconoscimento delle compensazioni richieste dagli operatori economici. Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto inparte le domande degli operatori economici».
In attuazione dell’articolo 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il MIMS con Decreto dell’11 novembre 2021, ha provveduto alla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”[5].
Il Decreto 11 novembre 2021 è articolato in due Allegati: l’Allegato 1 riporta l’elenco di (soli) 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020; l’Allegato 2 riporta invece il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell’Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020 (risalendo fino al 2003) e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021.
Le istanze di compensazione possono, dunque, essere presentate solo per i 36 materiali indicati, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata nel Decreto 11 novembre 2021 relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.
A beneficio delle stazioni appaltanti, il MIMS ha poi emanato la Circolare del 25 novembre 2021, recante l’indicazione delle “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”, chiarendo le procedure da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni degli extra-costi dovuti al caro materiali. In via esemplificativa, la circolare contiene anche alcuni esempi per il calcolo dell’ammontare di detta compensazione.
Con riferimento all’applicazione dell’articolo 1-septies in questione si registrano già le prime pronunce in ambito di prassi: con la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 l’ANAC ha chiarito che le misure ivi previste per contrastare l’aumento dei materiali da costruzione, sono applicabili anche se i lavori sono terminati, condizione necessaria è che la stazione appaltante non abbia ancora approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. Come chiarito dall’ANAC, l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non determina la chiusura del contratto tra le parti, fino ad approvazione da parte del committente o approvazione tacita avviene due anni e due mesi dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio).
BOX: Ilcd. Decreto Sostegni-Bis per i contratti in corso di esecuzione al 25.7.2021 ha previsto un meccanismo di compensazione per il ristoro del caro materiali per gli anni 2021 e 2022 |
Ancora per i contratti in corso di esecuzione, il legislatore è intervenuto con una nuova disposizione emergenziale nell’ambito del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. Decreto Energia, ancora in corso di conversione in legge alla data di redazione del presente contributo) con cui è stata prorogata, con alcune modifiche, la speciale disciplina sulle compensazioni per l’aumento dei prezzi per i lavori pubblici anche per il primo semestre del 2022.
In particolare, è l’articolo 25 del Decreto Energia che prevede un meccanismo di compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrati nel primo semestre dell’anno 2022 che ricalca, con alcune novità, quello già introdotto dall’articolo 1-septies del Decreto Sostegni-Bis.
Ferme restando le modifiche che saranno introdotte in sede di conversione, di seguito vengono delineate le principali caratteristiche dell’intervento normativo in questione.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la disciplina del Decreto Energia si applica ai contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
A tal fine il MIMS dovrà rilevare, con decreto da adottare entro il 30 settembre 2022, l’elenco dei materiali da costruzione più significativi e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022.
Si registra a tale riguardo una prima novità rispetto alla disciplina del Decreto Sostegni-bis in quanto il MIMS per adottare il decreto di rilevazione dovrà adottare le modalità di rilevazione previste dall’ISTAT.
Si segnala che l’articolo 25 rinvia direttamente all’articolo 29 del D.L. n. 4/2022medio tempore intervenuto – che analizzeremo nel paragrafo che segue, in cui è previsto che l’ISTAT provveda a definire – sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022, ovvero entro il 27 aprile 2022.
Nel caso della misura del Decreto Energia, la disciplina compensativa si applica con riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (comma 4). È espressamente previsto inoltre che tale meccanismo di compensazione opera anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006, e dall’articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (comma 3).
Come per le compensazioni previste all’articolo 1-septies del Decreto Sostegni-Bis, per le variazioni di prezzo in aumento, le imprese devono presentare alla stazione appaltante un’istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM di rilevazione delle variazioni percentuali; per le variazioni in diminuzione, invece, è la stazione appaltante che nel medesimo termine deve attivare il procedimento.
Con riferimento alle risorse a cui attingere al fine di operare le compensazioni previste, il Decreto Energia dispone che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare proprie risorse nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; oppure utilizzando le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti; oppure tramite somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Nel caso di incapienza di tali fondi, le stazioni appaltanti – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies comma 8 del D.L. n. 73/2021.
BOX: Il cd. Decreto Energia per i contratti in corso di esecuzione al 2.3.2022 ha esteso il meccanismo di compensazione per il ristoro del caro materiali per gli anni 2021 e 2022 |
3. Per le procedure di scelta del contraente da avviare (dopo il 27 gennaio 2022)
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che potrebbero non consentire agli operatori economici di partecipare alle gare formulando offerte congrue ed adeguate – circostanza che potrebbe determinare una serie di gare deserte – l’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-Ter) convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25ha introdotto una nuova disciplina in tema di revisione e aggiornamento dei prezzi nei contratti pubblici, da applicare nelle nuove procedure di scelta del contraente in cui diviene obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi.
La disciplina prevista dall’articolo 29 trova, infatti, applicazione per le procedure di gara i cui bandi/avvisi o lettere di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Sostegni-Ter ovvero il 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. In questi casi è previsto che:
«a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7».
È dunque espressamente previsto che in deroga all’articolo 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 tale nuovo meccanismo prevede che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione non vengono valutate per l’eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta di offerta, bensì rispetto all’eccedenza del 5%.
Come indica la norma, per i contratti di lavori pubblici le stazioni appaltanti dovranno considerare solo le variazioni di prezzo dei singoli materiali in aumento o in diminuzione che superino il 5% a carico dell’appaltatore rispetto al prezzo originario: le relative compensazioni saranno riconosciute dalla stazione appaltante solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.
Come anticipato nel paragrafo che precede, è previsto che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni-Ter (27 aprile 2022) l’ISTAT – sentito il MIMS – dovrà definire la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Successivamente, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, sarà il MIMS a dover determinare entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno con proprio decreto, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso di ciascun semestre.
Con riferimento ai contratti di lavori, ai fini del riconoscimento della compensazione, il Decreto Sostegni-Ter all’articolo 29 comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono utilizzare: a) le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, c)le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione e d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
BOX: Con il cd. Decreto Sostegni-Ter è stato introdotto l’obbligo di inserire clausole di revisione dei prezzi nelle nuove procedure di scelta del contraente |
4. Conclusioni
Nei paragrafi che precedono sono stati esaminati i diversi provvedimenti adottati dal legislatore per far fronte alle difficoltà riscontrate dagli operatori del mercato in ragione della grave crisi in atto che ha reso più oneroso l’approvvigionamento dei materiali da costruzione.
Come lamentato dalle associazioni di categoria, le misure attuate sono spesso risultate inefficaci tenuto conto del trend di crescita degli aumenti e dell’impossibilità di prevedere tempi certi di approvvigionamento al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi di esecuzione delle opere affidate.
Le imprese affidatarie sono, infatti, esposte a costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa, non essendo l’attuale situazione fra le ordinarie oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni del mercato. Per tale ragione, inoltre, sono diverse le gare destiate ad andare deserte.
Da più parti si auspica l’introduzione – già in sede di conversione del DL 17/2022 – di misure volte a prevedere da una parte meccanismi di adeguamento automatico dei prezziari su cui si sono formate le offerte prima del 2020 e dall’altra la sospensione dei cantieri per impossibilità di garantire il tempestivo e puntuale reperimento delle materie prime necessarie alla realizzazione delle lavorazioni oggetto dell’affidamento, qualificando dette circostanze come elementi considerati “ex lege” quali cause di forza maggiore anche ai fini dell’articolo 107 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016[6].
Come evidenziato nei paragrafi che precedono, le materia è in costante evoluzione come le continue disposizioni, anche considerato l’arco temporale in cui le diverse disposizioni dovranno troveranno applicazione. Vista la portata delle stesse, non vi è dubbio sull’attenzione del Governo e del Parlamento rispetto alla problematica la quale, se non mitigata,potrebbe determinare uno stallo del settore delle costruzioni con inevitabili ripercussioni su tutte la filiera coinvolta.
[1] D.Lgs. n. 163/2006, art. 133 «2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento».
[2] D.Lgs. n. 50/2016, art. 106 comma 1 «… I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà… ».
[3] Il meccanismo di compensazione di prezzi sopra descritto è stato esteso al secondo semestre dell’anno 2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. Finanziaria 2022) che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del Fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di euro.
[4]Si segnala il Decreto del 30 settembre 2021 con cui il MIMS ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fondo.
[5] Alla data di stesura del presente contributo si ha notizia della firma in data 4 aprile 2022 del decreto del MIMS che certifica le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrate nel secondo semestre del 2021 (rispetto alla media del 2020),benché non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
[6] Art. 107, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 «Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale».