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I quesiti

Il Sindaco del Comune di (…)  ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere, contenente i seguenti due quesiti:

Il primo è se “l’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 45 D.Lgs. 36/2023 possano essere interpretati nel senso di comprendere nella base di calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche, oltre all’importo dei lavori pubblici, altresì l’importo necessario all’acquisizione immobili propedeutica alla realizzazione dell’opera, al fine di incentivare l’attività tecnica di gestione della procedura espropriativa, ovvero se tale attività tecnica sia da incentivare tra le attività del RUP con il fondo calcolato sul solo importo dei lavori pubblici per la realizzazione dell’opera”;

Il secondo “se l’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 45 D.Lgs. 36/2023 possano essere interpretati nel senso di comprendere tra i servizi di particolare complessità che richiedono la nomina del direttore dell’esecuzione e siano quindi incentivabili, in assenza di indici di complessità diversi dall’importo, anche i servizi ad esecuzione continuativa o periodica di importo annuo inferiore a 500.000 euro che tuttavia superino complessivamente l’importo di 500.000 euro in quanto appaltati per più annualità”.

Si tratta pertanto di questioni relative al pregresso codice ma che possono essere analizzate anche alla luce delle nuove previsioni normative (art. 45 del nuovo codice dei contratti).

Il riscontro della stazione appaltante (o meglio il non riscontro) 

La sezione ritiene di non poter riscontrare le questioni poste per il fatto “che tanto la definizione delle (o di) modalità di incentivazione del personale addetto agli espropri propedeutici alla realizzazione di lavori (primo quesito), quanto l’individuazione degli interventi di particolare complessità necessitanti la nomina di un direttore dell’esecuzione (secondo quesito) risultano strettamente rimessi all’autonomia regolamentare dell’ente, da esercitarsi in conformità a un quadro normativo che, soprattutto nella nuova codificazione della materia, come già rilevato, appare di per sé chiaro e dettagliato (cfr. art. 8, comma 4, Allegato I.2 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 114, comma 8, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; articolo 32, Allegato II.14 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)”.

Secondo la Corte, pertanto, è la stazione appaltante che deve affrontare e risolvere dette tematiche (poste) alla luce delle prerogative regolamentari.

A margine non si può non rammentare che l’articolo 45 del codice non prevede più il regolamento interno ma un non ben identificato atto a valenza generale.

Chi scrive ritiene che le stazioni appaltanti/enti concedenti non debbano discostarsi dalle dinamiche tradizionali adottando comunque un regolamento sul riparto – ed i criteri sono oggetto di contrattazione in delegazione trattante – ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

Nonostante il mancato riscontro si ritiene che agli stessi quesiti, visto la dinamica generale, si possa dare comunque una risposta.

Tra vecchio e nuovo codice

Circa il primo quesito ovvero se per la base di calcolo degli incentivi si possa considerare, per compensare le funzioni tecniche, “oltre all’importo dei lavori pubblici, altresì l’importo necessario all’acquisizione immobili propedeutica alla realizzazione dell’opera” la risposta sia sotto il pregresso codice sia sotto l’egida del nuovo impianto normativo, deve essere per forza negativa.

Ciò emerge chiaramente dall’articolo 113 in cui si parla di base di gara, si richiede pertanto un autentico appalto ed è quello il valore di riferimento su cui calcolare la percentuale dell’intervento (non superiore al 2%). 

Analogo riscontro però si deve dare anche alla luce del nuovo codice. L’articolo 45 si esprime in termini di base di affidamento (non più di gara) ma sotto il profilo sostanziale nulla cambia le funzioni incentivate (ora nell’allegato I.10) sono funzioni tecniche legate alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto d’appalto o di concessione.

Incentivi per servizi e forniture

Diversa la questione sugli incentivi per servizi e forniture tra vecchio e nuovo codice. Per il pregresso codice (linee guida ANAC n.3) oltre alla nomina del direttore dell’esecuzione si esigeva una dimensione importante dell’appalto (almeno 500 mila euro) oppure particolari complessità.

Questi ultimi dovevano però essere oggettivi e preventivamente definiti nel regolamento interno e con accordo tra soggetti interessati e soggetti deputati al controllo (ad esempio il responsabile del personale).

Oggi, l’art. 32 dell’allegato II.14 per una serie di servizi espressamente elencati consente l’incentivo anche nel sottosoglia con l’obbligo della nomina del direttore dell’esecuzione. 

Mentre per le forniture lascia la soglia dei 500mila euro. Anche le nuove norme fanno riferimento a complessità tali da imporre la nomina del DEC (a prescindere dall’importo) ma è chiaro che tali indici devono essere condivisi all’interno della stazione appaltante evitando “fughe in avanti”.     

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Redazione MediAppalti
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