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( vote)L’introduzione dell’avvalimento nel nostro ordinamento
L’istituto dell’avvalimento è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in sede di recepimento delle direttive dell’Unione Europea nn. 2004/18 e 2004/17, ed ora disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).
L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria che permette all’operatore economico che intende partecipare ad una gara ma che non abbia taluni requisiti richiesti dal bando di avvalersi di risorse, mezzi e strumenti di altro operatore economico. La ratio dell’istituto è quella di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve tuttavia essere bilanciato con l’esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile, pertanto il prestito di mezzi e risorse da parte dell’ausiliaria a favore dell’ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non soltanto cartolare ed astratto.
La ratio dell’istituto dell’avvalimento è quella di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve tuttavia essere bilanciato con l’esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile, pertanto il prestito di mezzi e risorse da parte dell’ausiliaria a favore dell’ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non soltanto cartolare ed astratto.
Oggi l’articolo 89, comma 1,del Codice dei contratti prevede che: “l’operatore economico, singolo o raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio eprofessionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste“.
Nel caso di avvalimento “operativo”, cioè di messa a disposizione concreta delle risorse per la partecipazione alla gara da parte dell’impresa ausiliaria, l’Adunanza Plenaria n. 23/2016 ha chiarito che, per determinare l’ambito della nullità del contratto di avvalimento occorre fare riferimento alle regole generali dell’ermeneutica contrattuale, relative alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento.
Dal momento che l’attuale formulazione dell’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del Codice, riproduce sostanzialmente la formulazione contenuta nella precedente disposizione, occorre sempre compiere l’indagine secondo i canoni enunciati dal codice civile sull’interpretazione complessiva del contratto.
Natura e caratteristiche dell’istituto dell’avvalimento nella prassi giurisprudenziale
L’orientamento giurisprudenziale ha fatto prevalere un approccio sostanzialistico e concreto all’istituto dell’avvalimento.
Vi sono infatti numerose sentenze in cui il tema contenzioso riguardava le risorse e i mezzi che l’impresa ausiliaria avrebbe conferito all’impresa ausiliata attraverso il contratto di avvalimento per la durata dell’appalto. Nel caso affrontato dal TRGA Trento, ad esempio, con la sentenza n. 121 del 1/10/2019, non erano stati indicati esaustivamente, attraverso contratto di avvalimento, i mezzi e le risorse messi a disposizione dell’impresa ausiliata. Ha chiarito la sentenza che “Il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi espressamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona riuscita del servizio.”
Pertanto, tale sentenza ha confermato l’orientamento per il quale l’avvalimento di attestazione non può risolversi in un prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione, ma il possesso dei requisiti deve essere soddisfatto concretamente e la pubblica amministrazione deve poter fare affidamento su un impegno contrattuale certo e vincolante per cui, in tal senso, l’avvalimento è ammissibile nei limiti dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari.
Il TAR Campania (sentenza n.51 del 7 gennaio 2020) ha invece ha affrontato la questione da un punto di vista più “privatistico – contrattuale”, chiarendo taluni aspetti inerenti all’oggetto e alla causa del contratto ed affrontando la teoria della causa in concreto nel contratto di avvalimento. Ad avviso del TAR campano, il contratto di avvalimento, trovando compiuta definizione nell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, si ritiene un contratto tipico, per cui l’autonomia contrattuale nel caso di specie è inevitabilmente condizionata dagli obiettivi fissati dalla norma e che le parti contrattuali devono perseguire all’atto della stipula del contratto di avvalimento. Pertanto, si tratta di valutare la legittimità della causa nella sua dimensione in concreto, riferita alla specifica procedura di affidamento per cui il contratto viene stipulato.
La causa in concreto del contratto di avvalimento presenta dunque una funzione peculiare, non solamente diretta a colmare il divario del concorrente rispetto ai requisiti di partecipazione, procurandosi risorse finanziarie ed operative di cui lo stesso è carente, ma anche e soprattutto a garantire la stazione appaltante sulla serietà ed affidabilità dell’impresa concorrente e dunque sulla sua idoneità ad eseguire correttamente le prestazioni richieste dalla gara.
La causa in concreto del contratto di avvalimento presenta dunque una funzione peculiare, non solamente diretta a colmare il divario del concorrente rispetto ai requisiti di partecipazione, procurandosi risorse finanziarie ed operative di cui lo stesso è carente, ma anche e soprattutto a garantire la stazione appaltante sulla serietà ed affidabilità dell’impresa concorrente e dunque sulla sua idoneità ad eseguire correttamente le prestazioni richieste dalla gara. Di qui la necessità di un controllo più penetrante confronti della causa, edi tenere conto della compresenza di più interessi, verificando in concreto se l’operazione negoziale arrechi effettivamente il possesso di quei requisiti tali da garantire l’affidabilità del concorrente in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto.
L’avvalimento dei progettisti nel d.lgs. 163/2006: l’orientamento della giurisprudenza
L’approdo giurisprudenziale dell’interpretazione del contratto di avvalimento dei progettisti, nel vecchio codice, ha escluso la possibilità che il progettista “indicato” ai sensi dell’art. 53, co. 3, del d.lgs. 163/2006, potesse ricorrere all’avvalimento.
L’art. 49, comma 2, D. Lgs. 163/2006, utilizza in proposito l’espressione “concorrente”, con la quale si riferisce inequivocabilmente al solo operatore economico che presenta domanda di partecipazione alla gara. Questi, ove voglia ricorrere all’avvalimento, è tenuto a dichiarare ed allegare, unitamente alla domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso dei requisiti che, sommati ai propri, integrano la prescrizione del bando.
L’avvalimento, in altri termini, è istituto di soccorso al (solo) concorrente in sede di gara, al quale non può fare legittimamente ricorso altro soggetto che, pur a vario titolo “cooperando” con il concorrente, come è nel caso del progettista da quest’ultimo indicato, non assume però la posizione giuridica dell’offerente, con le responsabilità nei confronti della stazione appaltante che tale posizione comporta ai fini della partecipazione alla gara. Di conseguenza, “va escluso dalla gara il concorrente che si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 2.5.2012, n. 2508).
Vero è, infatti, che l’istituto dell’avvalimento risponde all’esigenza della massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti; tuttavia, l’istituto va letto in coerenza con la normativa comunitaria che è volta sì a favorire la massima concorrenza, ma come condizione di maggior garanzia e di sicura ed efficiente esecuzione degli appalti. Se ne deduce che la possibilità di ricorrere ad ausiliari presuppone che i requisiti mancanti siano da questi integralmente e autonomamente posseduti, senza poter estendere teoricamente all’infinito la catena dei possibili sub-ausiliari.
Va considerato, infatti, che solo il concorrente assume obblighi contrattuali nei confronti della stazione appaltante, tanto che, quando si avvale di un ausiliario, quest’ultimo è tenuto ad obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione (art. 49 comma 3, lett. d), in tal modo anche l’ausiliario diventando ex lege responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma 4).
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, riguardo ad analoga fattispecie, infatti, “La responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto l’impresa ausiliaria è collegata contrattualmente al concorrente, tant’è che l’art. 49 prescrive l’allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento; tale vincolo contrattuale diretto col concorrente e con la stazione appaltante non sussisterebbe, invece, nel caso in cui si trattasse di avvalimento da parte dell’ausiliario di requisiti posseduti da terzi. Inoltre, l’estensione della categoria di “concorrente” sino a ricomprendere l’ausiliario e/o il soggetto indicato dal concorrente per la progettazione (come nella fattispecie), comportando potenzialmente una catena di avvalimenti di ausiliarie dell’ausiliaria (potenzialmente all’infinito), non consentirebbe un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti” (Cons. di Stato, Sez. III, n. 5161/2012).
L’istituto dell’avvalimento risponde all’esigenza della massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti; tuttavia, l’istituto va letto in coerenza con la normativa comunitaria che è volta sì a favorire la massima concorrenza, ma come condizione di maggior garanzia e di sicura ed efficiente esecuzione degli appalti. Se ne deduce che la possibilità di ricorrere ad ausiliari presuppone che i requisiti mancanti siano da questi integralmente e autonomamente posseduti, senza poter estendere teoricamente all’infinito la catena dei possibili sub-ausiliari.
Va soggiunto che la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto ed immediato con l’impresa ausiliaria, alla quale l’impresa ausiliata è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima e dalla stipulazione di un contratto, da cui discende una responsabilità solidale delle due imprese in relazione all’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare: e l’innesto di un ulteriore passaggio tra l’impresa che partecipa alla gara e l’impresa che possiede i requisiti infrangerebbe per certo questo ineludibile vincolo di responsabilità che giustifica il ricorso all’istituto dell’avvalimento ed alla deroga del principio del possesso in proprio dei requisiti di gara.
Orientamento, questo, del tutto consolidato ed anche ribadito dal Consiglio di Stato che – coerentemente con tali principi – ha statuito “l’ordinamento non consente di avvalersi di un soggetto che a sua volta utilizza i requisiti di un altro soggetto, sia pure ad esso collegato, posto che in tal modo si realizzerebbe una fattispecie di avvalimento, per così dire, <<a cascata>>, non ricavabile come consentita dal predetto art. 49” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2832/2013).
Anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si è conformemente espressa sulla questione, affermando senza possibilità di equivoco che “dell’avvalimento può servirsi il soggetto che assume la veste di “concorrente” nella gara, mentre il progettista semplicemente “indicato” non riveste tale qualifica; pertanto, l’avvalimento è utilizzabile tra i progettisti raggruppati ma non dal progettista “indicato” (AVCP, Determinazione n. 2 del 2 agosto 2012 – L’avvalimento nelle procedure di gara, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012).
La rimessione all’Adunanza Plenaria
Nonstante, dunque, l’orientamento giurisprudenziale si fosse consolidato nel senso di chiarire l’impossibilità per il progettista indicato di ricorrere all’avvalimento, il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto necessario deferire la questione all’Adunanza Plenaria perché si esprimesse, una volta e per tutte, sulla questione.
In particolare, la Sezione V di Palazzo Spada ha rimesso, con ordinanza n. 2331 del 9/4/2020, all’Adunanza Plenaria la questione dell’ammissibilità dell’avvalimento c.d. a cascata. Nel caso di specie, le società hanno partecipato alla gara in forma di costituendo raggruppamento temporaneo e non rientrando nelle loro attestazioni SOA la qualificazione per le prestazioni di progettazione si sono avvalsi di un progettista esterno, non facente parte del RTI. Tuttavia, quest’ultimo ha presentato un contratto di avvalimento stipulato con un soggetto ausiliario, in quanto ai fini della partecipazione alla gara, il progettista indicato è carente di taluni requisiti tecnici. Il contratto di avvalimento con detto ausiliario è figurato come illegittimo, perché stipulato da un soggetto esterno al vero concorrente, contro le norme sull’appalto integrato. Ne discende che il professionista indicato dall’aggiudicataria non possiede autonomamente i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072) pur essendo pacifico il carattere generalizzato dell’avvalimento si tratta di un istituto deve essere comunque contemperato con l’esigenza di assicurare garanzie idonee alla stazione appaltante al fine della corretta esecuzione del contratto. Perciò, la questione sostanziale secondo la sezione remittente consiste nello stabilire se il progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia del citato art. 53, comma 3, possa ricorrere a un progettista terzo, utilizzando a sua propria volta l’avvalimento. In sostanza, se vi possa legittimamente essere, per un’offerta in gara, un duplice e consequenziale avvalimento di professionisti. Il citato art. 53, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 “stabilisce” che «quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto». Se è lo stesso progettista indicato a ricorrere a sua volta a requisiti posseduti da terzi, si avrebbe in sostanza una catena di avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”: il che non solo amplifica la carenza di rapporto diretto verso l’amministrazione appaltante ma è anche di ostacolo a un agevole controllo da parte della stazione appaltante sul possesso dei requisiti dei partecipanti.
Secondo la giurisprudenza eurounitaria l’avvalimento si applica non ai soli concorrenti, ma a tutti gli operatori economici, tenuti a qualsiasi titolo a dimostrare il possesso dei requisiti in gara. Il che ha talora indotto ad optare per orientamento più permissivo (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2014, n. 4929). Per tali motivi, la V Sezione ha rimesso la questione dell’ammissibilità dell’avvalimento dei progettisti.
Nella stessa prospettiva, la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1251) ha affermato che l’avvalimento è già una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, sicché va permesso solo in ipotesi delineate rigorosamente, per garantire l’affidabilità, durante la fase dell’esecuzione, del soggetto concorrente. Ne segue che sarebbe irrinunciabile la sussistenza di un rapporto diretto e immediato tra l’ausiliario e l’ausiliato, legati da vincolo di responsabilità solidale per l’intera prestazione dedotta nel contratto. La fattispecie di avvalimento a cascata non sarebbe, perciò, permessa, giacché elide quel necessario rapporto diretto tra ausiliaria e ausiliata, così allungando e indebolendo la catena giuridica che lega i vari soggetti, con riflessi effetti evidenti in punto di responsabilità solidale, per il soggetto ausiliato riguardo al soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere. Tuttavia, per la giurisprudenza europea l’avvalimento si applica non ai soli concorrenti, ma a tutti gli operatori economici, tenuti a qualsiasi titolo a dimostrare il possesso dei requisiti in gara. Il che ha talora indotto ad optare per orientamento più permissivo (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2014, n. 4929). Per tali motivi, la V Sezione ha rimesso la questione dell’ammissibilità dell’avvalimento.
La posizione dell’Adunanza Plenaria sull’avvalimento del progettista
E’ innanzitutto fondamentale affermare che, nonostante la pronuncia dell’Adunanza Plenaria sia intervenuta sulla vecchia disicplina normativa del d.lgs. 163/2006, i principi in essa enunciati sono perfettamente applicabili anche all’attuale assetto normativo, essendo sostanzialmente rimasto immutato.
Per quanto concerne la disamina operata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza in commento, dagli atti di gara emerge pacificamente come la nomina del progettista sia stata semplicemente indicata dal raggruppamento aggiudicatario, senza che sia stato prodotto un contratto di avvalimento con il professionista originario. Questo è avvenuto del tutto legittimamente, in quanto la normativa generale e la lex specialis consentivano di utilizzare un professionista esterno, senza la necessità di stipulare con lo stesso un formale contratto di avvalimento.
La sentenza chiarisce che nel caso di specie viene in rilievo non tanto la questione generale se sia possibile un avvalimento di avvalimento (c.d. “avvalimento a cascata”), bensì se sia legittimo da parte di un professionista indicato, come tale non offerente, avvalersi, con l’esibizione di tale specifica tipologia di contratto, di altro soggetto in possesso dei requisiti di cui egli è sprovvisto.
La Plenaria ritiene che il sistema posto in essere dal raggruppamento aggiudicatario per partecipare alla gara sia illegittimo. L’articolo 3, comma 22, del codice d.lgs. 163/2006 stabilisce infatti che: «Il termine operatore economico comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi». Pertanto, è naturale concludere che il professionista indicato non rientra nei soggetti legittimati ad utilizzare l’istituto dell’avvalimento, non essendo un operatore economico nel senso voluto dalla disciplina dei contratti pubblici.
La posizione giuridica del progettista indicato dall’impresa è quella di un prestatore d’opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l’offerta. Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità.
Tale situazione non muta neppure nel caso di appalto c. d. integrato, caratterizzato dal fatto che l’oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un’altra per l’esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara. Occorre precisare che per la giurisprudenza dell’Unione europea, l’avvalimento si applica non ai soli concorrenti, ma a tutti gli operatori economici, tenuti a qualsiasi titolo a dimostrare il possesso dei requisiti in gara, tuttavia, anche nel diritto dell’Unione il significato di operatore economico non è stato mai esteso alla figura del professionista, che anche in quell’ordinamento ha la stessa connotazione giuridica dell’ordinamento interno, ossia non è operatore del mercato nell’accezione tecnica indicata.
La posizione dell’Adunanza Plenaria sull’avvalimento a cascata
Sin dalle prime applicazioni pratiche dell’istituto dell’avvalimento, la giurisprudenza si è dovuta occupare della sua applicazione generalizzata e dell’ammissibilità della fattispecie in cui il soggetto che ‘presta’ i requisiti all’impresa ausiliata possa a sua volta avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria.
In particolare, va registrato un primo contrasto tra la giurisprudenza interna e quella comunitaria creatosi intorno al significato da attribuire all’art. 49, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006, in base al quale solo in ipotesi eccezionali e solo qualora il bando di gara lo prevedesse, era possibile l’avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo, ossia da parte di più di un soggetto all’interno di un’unica categoria di lavorazione. Era invece vietato l’avvalimento frazionato, ossia la possibilità di cumulare tra concorrente e impresa ausiliaria i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. In quel contesto la giurisprudenza interna, diffidando del nuovo istituto, aveva dato piena applicazione alle limitazioni e ai divieti della norma indicata (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011 n. 3565, Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5340; id., 24 maggio 2013, n. 2832; Sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5161; Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 439).
In tale contesto la Corte di giustizia europea, con la sentenza 10 ottobre 2013, numero C-94/12 ha affermato che gli articoli 47, par. 2 e 48, par. 3 della direttiva 2004/ 18/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che vieti, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, della capacità di più imprese. In tale sentenza la Corte Europea ha evocato il principio della piena apertura concorrenziale con quello dell’effettiva messa a disposizione dei requisiti necessari, richiamando il generale obiettivo dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
La posizione giuridica del progettista indicato dall’impresa è quella di un prestatore d’opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l’offerta. Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità.
Successivamente, come è noto, la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, ha dettato uno specifico criterio di delega per l’avvalimento (criterio di cui all’art. 1, comma 1, lett. zz), in attuazione dell’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE), stabilendo sia l’esclusione della possibilità di fare ricorso al cosiddetto “avvalimento a cascata”, sia il divieto che oggetto dell’avvalimento possa essere “il possesso dellaqualificazione dell’esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare”.
Le disposizioni sono poi state riversate nell’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, al comma 6, vieta espressamente il cosiddetto avvalimento “a cascata”, consentendo invece quello plurimo e frazionato; con possibilità, in via eccezionale, di non consentire l’avvalimento, purché venga indicato nel bando con il rispetto del principio di proporzionalità. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, dunque, formulato il principio di diritto per cui il progettista indicato ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto e non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Non può, pertanto, utilizzare l’istituto dell’avvalimento, sia perché tale istituto è riservato all’operatore economico in senso tecnico sia perché l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice previgente.