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Parere n. 21 del 9 febbraio 2011

PREC 147/10/L

In ordine alla eccessiva e superflua formalita’ dell’allegazione del documento di identita’.

La stazione appaltante, nella prescrizione della lex specialis, ha richiesto espressamente un aggravio formale ai concorrenti, estendendo erroneamente ed ingiustificatamente all’offerta economica la disciplina prevista dal Legislatore nell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 per le sole istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ da produrre alla pubblica amministrazione. L’obbligo di allegazione del documento di identita’ stabilito dalla richiamata normativa non sussiste, invece per le dichiarazioni di volonta’ di natura negoziale, qual’e’ l’offerta, atteso che i dati identificativi di chi la sottoscrive non influiscono sulla valutazione della stessa (cfr deliberazione dell’ Autorita’ del 19 Luglio 2007, n. 2225).

Ne discende, che l’allegazione del documento di identita’ si traduce in una formalita’ eccessiva e superflua quando viene estesa alla parte economica dell’offerta, sia perche’ quest’ultima non ha valore giuridico di “autocertifcazione” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia perche’ l’allegazione di copia del documento di identita’, nel caso di specie era gia’ stata prescritta dal disciplinare di gara all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa; era inoltre previsto l’inserimento sia di tale busta sia di quella contenente l’offerta economica in un plico generale, e per tutti e tre i plichi era prescritta sigillo e controfirma sui lembi di chiusura, sicche’ risultava scongiurata ogni incertezza sull’attribuibilita’ delle dichiarazioni e degli altri atti ivi inclusi.


Istanza di parere per la  soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.  163/2006 presentata dall’impresa De Santo Costruzioni S.a.s. – Lavori di  costruzione di una cantina di vinificazione nell’area PIP – Importo a base  d’asta € 739.410,00 – S.A.: Comune di Rocca Imperiale (CS).

Il Consiglio

Vista la relazione  dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato  in fatto

In data 3 giugno 2010 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa De Santo Costruzioni S.a.s. ha chiesto una pronuncia di questa Autorità in merito alla legittimità  della propria esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in  oggetto, disposta dal Comune di Rocca Imperiale per mancata allegazione di  copia del documento di identità nella busta interna contenente l’offerta  economica.

Nello specifico, l’istante ha lamentato che il suddetto adempimento è stato indicato solo nelle “Cause di esclusione” (punto 5, lettera c.6), pag. 10 del Disciplinare  di gara) e non anche al punto 3 “Contenuto della busta interna – Offerta economica” e nel modello/schema di offerta economica ed ha evidenziato, altresì, la circostanza che comunque nella documentazione diversamente allegata dall’impresa è possibile constatare la presenza delle necessarie copie del documento di identità di tutti i  sottoscrittori.

A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, con nota  pervenuta il 5 luglio 2010 il Comune di Rocca Imperiale ha ribadito la correttezza del proprio operato, evidenziando: – che il motivo di esclusione  dell’impresa esponente trova conferma nel disposto del disciplinare di gara, di  cui al punto 5, lettera c.6), nel quale è espressamente stabilito che “Sono escluse dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte mancanti di copia  fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del  sottoscrittore/i”; – che la ratio della richiesta risiede nel rendere inequivocabile l’imputabilità soggettiva  dell’offerta economica al soggetto sottoscrittore, essendo l’offerta  qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione  di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla lex specialis di gara, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa; – che la prescrizione di inserimento di detti documenti sia nella busta contenente la documentazione amministrativa sia  in quella contenente l’offerta economica risponde alla precisa esigenza di un  regolare e corretto svolgimento delle operazioni di gara, ben potendo le buste  essere aperte in momenti diversi.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta a questa Autorità attiene alla correttezza dell’esclusione dalla gara in oggetto dell’impresa istante De Santo Costruzioni S.a.s., disposta dalla stazione  appaltante per violazione del punto 5, lettera c.6) del disciplinare di gara, avendo l’istante medesima omesso di allegare copia del documento di identità  nella busta interna contenente l’offerta economica.

In merito, l’analisi della lex specialis evidenzia come la necessità che l’offerta economica dovesse essere accompagnata da una fotocopia del documento di identità, pena l’esclusione dalla gara, fosse affermata con chiarezza e puntualità dal disciplinare di gara in contestazione.

Infatti,  al riguardo nel disciplinare è espressamente disposto, tra le “Cause di esclusione” di cui al punto 5  – lettera c.6), che “sono escluse, dopo  l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte: …  c.6) mancanti di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso  di validità del sottoscrittore/i”.

Tuttavia, la questione posta dall’istante non può essere risolta applicando puramente e semplicemente il principio del formalismo per cui, qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità  della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del  bando (cfr. ex multis pareri n. 215  del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008), sulla base dell’assunto che la  clausola è stata chiaramente evidenziata nell’ambito della lex specialis, nonché formulata in termini letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, cosicché i partecipanti risultavano correttamente informati dell’obbligo di produrre copia fotostatica del documento di identità nella busta interna contenente l’offerta economica a  pena di esclusione.

Infatti, nella fattispecie in esame occorre tenere in debito conto che la stazione  appaltante, nella prescrizione della lex specialis in applicazione della quale ha disposto l’esclusione dalla gara della De Santo Costruzioni S.a.s., odierna istante, ha richiesto espressamente un aggravio formale ai concorrenti, estendendo erroneamente ed  ingiustificatamente all’offerta economica la disciplina prevista dal  Legislatore nell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 per le sole istanze e  dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione. L’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dalla richiamata normativa non sussiste, invece, per le dichiarazioni di volontà di natura  negoziale, qual è l’offerta, atteso che i dati identificativi di chi la sottoscrive non influiscono sulla valutazione della stessa (cfr. deliberazione  dell’Autorità del 19 luglio 2007, n. 255).

Ne  discende, che l’allegazione del documento di identità si traduce in una  formalità eccessiva e superflua quando viene estesa alla parte economica  dell’offerta, sia perché quest’ultima non ha valore giuridico di “autocertificazione” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia perché l’allegazione  di copia del documento di identità è già stata prescritta dal disciplinare di gara all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, ed è stato previsto l’inserimento sia di tale busta sia di quella contenente l’offerta economica in un unico plico generale, e per tutti e tre i plichi è stato prescritto che dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, sicché risulta scongiurata ogni incertezza sull’attribuibilità delle  dichiarazioni e degli altri atti ivi acclusi (cfr. per una fattispecie del  tutto analoga: TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 maggio 2010, n. 1972).

Pertanto, considerato che l’istante De Santo Costruzioni S.a.s. riferisce di aver  comunque allegato a corredo della documentazione copie del documento di identità di tutti i sottoscrittori, la sua esclusione dalla gara risulta, non solo frutto di una erronea applicazione all’offerta economica, da parte della lex specialis di gara, di un adempimento  previsto dal D.P.R. n. 445/2000 per altra fattispecie, ma si manifesta altresì illogica e irragionevole nonché frutto di mero formalismo.

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in  motivazione, che la mancata allegazione del documento di identità all’offerta  economica presentata non sia da considerarsi causa di esclusione dell’impresa  offerente.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17  febbraio 2011

Il Segretario: Maria Esposito

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