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Parere n. 40 del 10 marzo 2011

PREC 188/10/L

E’ legittimo l’operato della stazione appaltante volto ad attribuire un minimo peso ponderale all’offerta prezzo ove si tratti di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

La giurisprudenza amministrativa, in tale contesto, pur tendendo a riconoscere, nelle gare d’appalto da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la legittimità dell’attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell’elemento tecnico qualitativo rispetto a quello economica quantitativo, afferma comunque, sulla base dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, che la stazione appaltante, purché sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non ha limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ne deriva che anche il prezzo, come pure il tempo di esecuzione, possa subire degli aggiustamenti in base alla formula adottata dall’Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni a monte si deve ribadire che la scelta del peso da attribuire a ciascun elemento dell’offerta è rimessa, quindi, caso per caso alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nel caso concreto, hanno il fattore economico quantitativo e gli elementi qualitativi. Unico vincolo posto dal legislatore, comunitario e nazionale, è che sia il prezzo, sia gli aspetti di carattere qualitativo dell’offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel “considerando” n. 46 della citata direttiva n. 18/2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

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