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( votes)Parere n. 122 del 22/06/2011
PREC 75/11/S
Sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito
Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).
Nel caso di specie, ai fini dell’affidamento del “servizio di pulizia autobus e automezzi ausiliari, strutture industriali di officina e deposito, impianti e vetture funicolari” (da aggiudicare con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa), la stazione appaltante richiedeva, tra i requisiti di partecipazione “almeno 2 certificati di regolare esecuzione, rilasciati da enti pubblici o privati, relativi a periodi non antecedenti a 48 mesi la data di pubblicazione del bando di gara, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ciascuno di importo non inferiore a euro/anno 300.000,00 IVA esclusa”.
Ebbene, sotto il profilo dei richiamati canoni di ragionevolezza e proporzionalità, appare del tutto legittimo, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata, che la S.A., nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui è indubbiamente titolare in materia, abbia richiesto ai concorrenti il requisito in argomento, proprio in considerazione dell’evidente specificità della gestione del servizio oggetto dell’appalto e della correlata specifica idoneità professionale richiesta al gestore.