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( votes)Parere n. 101 del 09/06/2011
PREC 18/11/L
La qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario e purché l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire le somme dei relativi importi
L’Autorità ha chiarito in proposito che il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è, in effetti, la sommatoria di categorie speciali e sussiste, pertanto, la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901, 26 maggio 2003 n. 2857 e TAR Brescia 26 ottobre 2006 n. 1349).
Pertanto, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario e purché l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire le somme degli importi delle suddette categorie OS28 e OS30.