Questo articolo è valutato
( votes)Parere n. 175 del 06/10/2011
PREC 103/11/S
Sono inammissibili le clausole del bando che favoriscano, direttamente o indirettamente, la partecipazione di imprese locali
La questione controversa sottoposta all’attenzione dell’Autorità attiene alla legittimità degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati dalla stazione appaltante nel bando di gara.
La stazione appaltante pur godendo di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel fissare i predetti elementi, deve, tuttavia, operare un bilanciamento, al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e scongiurare il rischio di abusi. Al riguardo l’Autorità ha precisato che “i criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito” (cfr. AVCP parere n. 116 del 22.10.2009, n. 251 del 10.12.2008).
Al riguardo si osserva preliminarmente che oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione di centri di aggregazione per minori e che la stazione appaltante ha ritenuto opportuno inserire, tra gli altri elementi di valutazione della qualità del servizio offerto, la presenza di sedi operative nell’ambito del territorio del distretto.
Ebbene, le previsioni sopra indicate non rispettano i principi di ragionevolezza, parità di trattamento e di libera concorrenza di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006, in quanto da un lato, non risultano idonei a soddisfare l’interesse della stazione appaltante a contrarre con l’operatore che ha presentato l’offerta migliore, e, dall’altro, determinano un ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori.