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Parere n. 160 del 21/09/2011

PREC 194/10/S

La soglia minima di sbarramento non può essere determinata ex post dalla commissione di gara

La previsione di una soglia è finalizzata a garantire l’esclusione di offerte che, pur convenienti sotto il profilo economico, non siano tecnicamente adeguate e, quindi, idonee ad assicurare uno standard qualitativo minimo. Il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare tale soglia, precisando all’articolo su menzionato che quest’ultima va prefissata nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall’inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull’aggiudicazione.

La soglia di sbarramento non può essere, pertanto, determinata ex post dalla commissione di gara, con una valutazione che potrebbe essere orientata dalla conoscenza dei partecipanti.

Venendo al caso di specie, si osserva che secondo il capitolato speciale “saranno escluse dalla successiva fase di valutazione economica, le ditte il cui punteggio avuto in relazione alle valutazioni sulle qualità risulti inferiore a punti ….”; la clausola in esame omette però di fissare il valore della soglia di sbarramento. La commissione di gara ha ritenuto di colmare tale lacuna determinando essa stessa tale valore, ma così facendo ha violato sotto un duplice profilo l’art. 83, comma 2, D.Lgs. 163/2006. Da un lato, infatti, la commissione ha esercitato una facoltà che il legislatore riconosce esclusivamente alla stazione appaltante, dall’altro, la determinazione censurata è stata fatta ex post, quando le offerte erano state ormai compilate ed il nome dei concorrenti noto.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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