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Parere n. 162 del 21/09/2011

PREC 19/11/L-S

Rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante prevedere il possesso di certificazioni di qualità, pena l’esclusione dalla gara

È noto l’orientamento giurisprudenziale per cui rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante l’indicazione dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara.

Le previsioni di certificazioni di qualità, come risulta dagli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 163 del 2006, rientrano tra i requisiti tecnici che l’Amministrazione può richiedere in sede di gara. In mancanza dei requisiti richiesti è interdetta la partecipazione (e ciò legittima l’esclusione) dell’impresa che intende concorrere (o della concorrente) (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 2.3.2009, n. 2113).

In ragione di quanto sopra, quindi, l’amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis, disposizioni atte anche a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza.

Conseguentemente, il giudizio circa la congruenza e proporzionalità della richiesta di una siffatta certificazione di qualità rispetto all’oggetto del servizio messo in gara, non può essere risolto che in senso favorevole alla S.A. in quanto la suddetta certificazione può, come nel caso di specie, essere discrezionalmente richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice anche per la partecipazione alle gare di appalto di servizi per le quali la presentazione della certificazione di qualità non sia normativamente obbligatoria.

Del resto, la previsione di una lex specialis che richieda una certa specializzazione nel servizio che si intende affidare non risulta né irragionevole né sproporzionata, se coerente con le finalità e l’oggetto del medesimo

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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