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Parere n. 213 del 24/11/2011

PREC 42/11/S

La richiesta di una linea di credito dedicata all’assolvimento obbligazioni contrattuali comporta indebita sovrapposizione rispetto alla cauzione definitiva

La questione controversa concerne la proporzionalità della previsione della lex specialis della gara in oggetto, a mente della quale, in sede di indicazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è prevista la produzione di dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati, attestanti la concessione (o l’impegno a concedere) all’impresa aggiudicataria di una linea di credito dedicata all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal contratto di appalto nel triennio di riferimento, oltre la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di specie, la previsione contenuta nella lex specialis di una linea di credito dedicata all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto di appalto nel triennio di riferimento, pur rientrando tra le previsioni di cui all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, comporta un’indebita sovrapposizione rispetto alla cauzione definitiva, risolvendosi, quindi, in un onere inutile ed eccessivamente gravoso a carico dell’aggiudicatario, il cui costo si va a sovrapporre a quello dovuto per la cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione, a quello previsto per la cauzione definitiva.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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