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Parere n. 192 del 20/10/2011

PREC 229/10/L

E’ legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara disposto in applicazione della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pur non avendo la stazione appaltante inserito il relativo modello nella documentazione allegata

Secondo l’istante sussisterebbero, nel caso in esame, i presupposti per la riammissione in gara o per la richiesta di integrazione documentale in quanto la stazione appaltante, pur disponendo che “il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara e utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla stazione appaltante”, non avrebbe poi inserito la domanda di partecipazione tra i predetti modelli, inducendo in tal modo in errore l’istante, che ha impiegato proprio tali modelli. Tanto più nel caso in esame in cui la disposizione sopra citata, da un lato, é formulata in termini letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, e, dall’altro, evidenzia in neretto che la prescrizione ivi contenuta è a pena di esclusione, con la conseguenza che tutti i concorrenti sono stati correttamente informati circa l’obbligo di presentare apposita domanda di partecipazione.

Va ribadito al riguardo che qualora la lex specialis commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni.

Sotto altro profilo, secondo l’Autorità non sarebbe stato possibile il ricorso all’istituto della c.d. integrazione documentale, come vorrebbe voluto l’istante, non ricorrendone i presupposti oggettivi.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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