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Parere n. 189 del 20/10/2011

PREC 199/10/S

La semplice indicazione in sede di offerta di un costo della manodopera inferiore alle tabelle ministeriali non può essere motivo di esclusione automatica

Il costo del lavoro individuato dalle Tabelle ministeriali è un elemento dell’offerta rispetto al quale deve essere consentito agli operatori economici di presentare giustificazioni, fermo restando però il trattamento salariale minimo inderogabile di cui al comma 3, del citato art. 87 rispetto al quale non sono ammesse giustificazioni.

La giurisprudenza amministrativa si è in proposito consolidata nel senso che “il mancato rispetto dei minimi tabellari, o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva non determina l’automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell’offerta che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività”.

Pertanto, la mancata osservanza dei minimi tabellari non è sufficiente, di per sé, a determinare una esclusione a priori della ditta partecipante ad una gara giacché “è sempre necessario che venga consentito all’impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi, e che tale insopprimibile esigenza di contraddittorio, che costituisce specifica espressione del più generale principio di partecipazione scolpito nella legge 7.8.1990 n. 241, trovi corrispondenza nel dovere dell’Amministrazione di motivare in ordine alla ritenuta incongruità dell’offerta (cfr., Corte di giustizia 27.11.2001, cause C-285/99 e C-286/99; Cons. Stato, sez. V, 7.10.2008, n. 4847; id., sez. V, 29.1.2003, n. 461)”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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