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( votes)Parere n. 234 del 21/12/2011
PREC 184/11/L
Il possesso dei requisiti generali deve sussistere in capo a tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, anche nel caso di “consorzio stabile”
Il possesso dei requisiti generali deve sussistere in capo a tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, anche nel caso di “consorzio stabile”, atteso che la riconosciuta autonoma soggettività del consorzio, anche (e non solo) stabile non è incompatibile sul piano logico con la necessità che i requisiti di partecipazione di ordine generale (ex art. 38, D. Lgs. n. 163 del 2006) siano posseduti anche dalle singole consorziate designate quali esecutrici effettive del servizio appaltato. Con riferimento ai consorzi stabili, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, di quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche rispetto alle singole imprese “designate quali esecutrici del servizio”. Diversamente opinando, la normativa sui consorzi finirebbe per tradursi oggettivamente in uno strumento idoneo a consentire – mediante aggregazione in forma consortile di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto dotato di esigua struttura ed (esso solo) in regola con detti requisiti – l’aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure ad evidenza pubblica. Analoghe considerazioni non possono che estendersi a tali consorzi, pur se costituiti in forma societaria, atteso che l’autonomia soggettiva non incide sulla ratio appena indicata, avendo anche il consorzio stabile autonomia soggettiva come sopra evidenziato. A fini di completezza, va ulteriormente ricordato che il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, invece, è normalmente richiesto esclusivamente in capo al consorzio stabile, quale entità soggettiva distinta dalle singole società consorziate che fruiscono del beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara.