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( votes)Parere n. 17 del 23/02/2012
PREC 176/11/L
In tema di avvalimento gli obblighi interni e di dettaglio tra l’impresa ausiliaria e quella ausiliata vanno qualificati come irrilevanti ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione alla gara
Secondo l’Amministrazione aggiudicatrice il contratto di avvalimento risultava privo degli elementi essenziali (costo della prestazione) e pertanto il concorrente andava eslcuso. Tale esclusione, sosteneva l’istante, sarebbe illegittima “essendo gli obblighi interni, tra l’avvalente e l’avvalso, del tutto irrilevanti a fini delle partecipazione e dell’aggiudicazione della gara” per l’asserita mancanza nel contratto di avvalimento dell’elemento essenziale.
Invero, se per un verso la norma di cui all’art. 49 comma 2, lett. f), impone al concorrente di allegare il contratto con cui l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di quest’ultimo a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, con ciò venendo incontro all’esigenza di prova della disponibilità dei mezzi, per un altro verso gli obblighi interni e di dettaglio tra l’impresa ausiliaria e quella ausiliata vanno qualificati come irrilevanti ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione alla gara.
Ciò che rileva è la produzione del documento contrattuale attestante la sussistenza della predetta disponibilità, non potendo ostare all’ammissione alla gara l’assenza di singoli elementi del contratto stesso, ulteriori rispetto a quelli concernenti l’esistenza dell’obbligo giuridico. Invero, una diversa interpretazione comporterebbe, altresì, il sorgere di eccessivi oneri di verifica in capo alla stazione appaltante, incompatibili sia con la ratio dell’istituto sia con i principi generali di efficienza dei procedimenti di gara.